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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23232 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello che aveva annullato l’accertamento ICI relativo all’anno 2007. Il contribuente riteneva applicabile il trattamento previsto per i terreni agricoli, nonostante l’area fosse edificabile, fosse stata oggetto di una convenzione urbanistica e di un permesso di costruire. Il Comune ha contestato sia l’errata interpretazione delle norme sull’area edificabile e sulla base imponibile ICI, sia l’attribuzione all’ente locale dell’onere di provare l’attuale destinazione agricola del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del Comune. Ha chiarito che l’agevolazione per i terreni agricoli può operare solo quando ricorrano effettivamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e quando l’utilizzazione agricola sia incompatibile con lo sfruttamento edilizio in atto. Durante l’esecuzione di opere edilizie, l’area può essere tassata come area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Inoltre, il contribuente, che invoca un trattamento fiscale agevolato, deve provare autonomamente la conduzione diretta e l’effettivo uso agricolo del terreno nell’anno oggetto di accertamento. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    Considera agricolo, ai fini ICI, il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sul quale persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

    La qualifica agricola richiede non solo la qualità soggettiva del proprietario o conduttore, ma anche l’effettivo mantenimento dell’utilizzazione agricola. Tale disciplina non si applica quando l’area sia concretamente destinata allo sfruttamento edilizio.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 6

    Durante l’esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, ricostruzione o recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore dell’area utilizzata a tale scopo.

    Fino all’ultimazione dei lavori, l’area viene considerata fiscalmente fabbricabile se è effettivamente utilizzata per opere edilizie, anche a prescindere dalla sua qualificazione urbanistica.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    Ai fini fiscali, un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

    La nozione fiscale di area fabbricabile è collegata alla potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici, senza richiedere necessariamente l’ultimazione delle costruzioni.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L’onere di provare i presupposti di un’agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca. Pertanto, deve dimostrare la conduzione diretta e l’effettivo uso agricolo del terreno con riferimento all’annualità contestata.

  • Art. 2135 c.c.

    Definisce l’attività agricola e le attività connesse esercitate dall’imprenditore agricolo.

    La mera presenza di vegetazione o di coltivazioni occasionali non è sufficiente: deve risultare l’effettivo esercizio di un’attività agricola rilevante ai fini dell’agevolazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il trattamento fiscale agevolato previsto per i terreni agricoli, il contribuente deve provare sia la propria qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo sia l’effettiva conduzione agricola del terreno nell’anno oggetto di accertamento.
  • La sola prosecuzione formale o occasionale di attività agricole non impedisce la qualificazione dell’area come fabbricabile quando siano iniziati lavori edilizi o il terreno sia concretamente destinato allo sfruttamento edificatorio.
  • Convenzioni urbanistiche, permessi di costruire e comunicazioni di inizio lavori costituiscono elementi rilevanti per valutare la destinazione edificatoria, ma occorre verificare anche l’effettivo stato dei lavori e l’uso concreto dell’area.
  • La prova dell’uso agricolo deve riferirsi all’annualità fiscale contestata; documenti relativi ad anni successivi, come una perizia successiva, possono essere insufficienti o irrilevanti.
  • In presenza di un’agevolazione fiscale, l’interpretazione dei requisiti è rigorosa: in caso di mancata prova dei presupposti, prevale la tassazione ordinaria dell’area fabbricabile.

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