Ordinanza n. 587/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 8813 del 01.04.2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, Direzione centrale per le Risorse umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 21.03.2025, dalla Commissione medica recante “Alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Massa grassa (FM): 29,9% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lett. b)”; 2) il Verbale della Commissione medica concorsuale n.173 datato 21/03/2025, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa, nonché l’esito della relativa bioimpedenziometria; 3) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per accertata alterazione dei parametri fisici della composizione corporea, con massa grassa pari al 29,9%
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale, il verbale della Commissione medica e l'esito della bioimpedenziometria, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era fondata sul giudizio medico del 21 marzo 2025, secondo cui la massa grassa del candidato, pari al 29,9%, integrava un'alterazione dei parametri fisici della composizione corporea ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166. Il giudice ha ritenuto di poter decidere la domanda cautelare anche alla luce della verificazione tecnica depositata il 22 ottobre 2025, che ha accertato l'idoneità del ricorrente al servizio. In rito, ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta, in considerazione dell'esito della verificazione tecnica che ha accertato l'idoneità del candidato al servizio. Il TAR ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e depositare nei successivi 10 giorni l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta per consentire l'ammissione con riserva del candidato alla procedura.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per le modalità semplificate di notificazione nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare la notificazione semplificata ai controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati.
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri fisici della composizione corporea. Massa grassa (FM): 29,9%
Costituisce la disposizione richiamata dalla Commissione medica quale fondamento dell'esclusione concorsuale; l'esito della verificazione tecnica ha condotto il TAR, in sede cautelare, a ritenere sussistente l'idoneità del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una verificazione tecnica disposta o acquisita nel giudizio cautelare accerta l'idoneità del candidato rispetto al requisito fisico posto a fondamento dell'esclusione, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e disporre l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura concorsuale.
- L'accoglimento cautelare diretto all'ammissione con riserva non definisce il merito della controversia, ma assicura interinalmente la partecipazione del candidato alla procedura in attesa della decisione definitiva.
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti; ove il numero dei controinteressati renda difficoltosa la notificazione individuale, può autorizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità e termini per comprovare l'adempimento.
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