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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11281/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti della ricorrente. Poiché il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito, applicando il regime di cui all'art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro l'ordinanza del Giudice di pace di Udine che, in un procedimento a lei relativo, aveva disposto di oscurare o coprire e rendere non visibili dalla pubblica via tutte le insegne "DACIA ARENA" installate sulla copertura esterna dello stadio cittadino, sospendendo inoltre il giudizio pendente davanti a sé. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, in subordine il rigetto. Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha poi rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; la rinuncia è stata ritenuta conforme all'art. 390 c.p.c., ma non vi è stata adesione del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    è stato utilizzato come base del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace

  • art. 306 c.p.c.

    prevede la rinuncia agli atti del giudizio, esercitata dalla ricorrente nel corso del giudizio di cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte ha verificato la conformità formale dell'atto di rinuncia a quanto prescritto dalla norma

  • art. 391, commi secondo e quarto c.p.c.

    in mancanza di adesione del controricorrente alla rinuncia, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio in cassazione determina l'estinzione del processo quando sia validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • Se la parte intimata o controricorrente non aderisce alla rinuncia, la parte rinunciante sopporta le spese del giudizio, secondo il regime dell'art. 391 c.p.c.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce la decisione sul merito delle censure proposte, restando assorbita ogni questione di ammissibilità o infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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