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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02412/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 66.800,00 in relazione a un preteso contratto di mutuo. Alcuni intimati hanno proposto opposizione deducendo di non avere mai ricevuto le somme e di non avere sottoscritto la scrittura posta a base del decreto, contestando anche che il documento fosse stato compilato con interpolazioni verosimilmente riferibili a un terzo. La persona che aveva riconosciuto il proprio debito è intervenuta volontariamente nel giudizio di opposizione, con intervento adesivo alla posizione del creditore. Dopo che la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli e ritenuto, tra l'altro, che l'intervento adesivo non potesse incidere sulla domanda monitoria divenuta definitiva nei confronti dell'interventrice, quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 216 e 221 c.p.c., sostenendo che la contestazione della sottoscrizione su foglio in bianco avrebbe richiesto querela di falso, mai proposta; 2) violazione degli artt. 1199, 1362, 1363, 1366, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe mal valutato la scrittura come quietanza e avrebbe erroneamente escluso effetti favorevoli dalla circostanza che il documento fosse stato materialmente redatto da lei; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione contraddittoria, assumendo illogico attribuire l'obbligazione solo a suo carico a fronte della firma apposta in corrispondenza della correzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interveniente adesiva, la quale non aveva mai proposto opposizione al decreto ingiuntivo e non aveva proposto neppure appello incidentale, non fosse titolare di un'autonoma legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, poiché tale legittimazione per l'interventore adesivo è riconosciuta solo quando l'impugnazione riguardi questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese, circostanze non ricorrenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dei controricorrenti opponenti, mentre sono state compensate nei rapporti con il creditore opposto che aveva aderito al ricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la contestazione della sottoscrizione e del contenuto della scrittura avrebbe richiesto la querela di falso; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di legittimazione all'impugnazione.

  • artt. 216 e 221 c.p.c.

    Invocati in relazione alla verificazione della scrittura e alla querela di falso; la Corte non esamina il merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 1199, 1362, 1363, 1366, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione del documento e l'uso di presunzioni; la Corte non affronta tali questioni per carenza di autonoma legittimazione della ricorrente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare vizi motivazionali della sentenza di merito; la Corte non valuta la censura nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'interventore adesivo non ha, di regola, autonoma legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello quando non abbia assunto una posizione processuale autonoma sul merito della controversia e non deduca questioni limitate alla qualificazione dell'intervento o alle spese.
  • La legittimazione all'impugnazione dell'interventore adesivo è eccezionale e si giustifica soltanto per censure che investano direttamente lo status processuale dell'intervento oppure la statuizione sulle spese nei suoi confronti.
  • Se il soggetto non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e non ha coltivato un appello incidentale, non può poi utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione il merito della pretesa monitoria ormai consolidata nei suoi confronti.
  • Quando il ricorso è proposto da soggetto privo di autonoma legittimazione, ogni censura di merito resta assorbita e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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