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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento (nr. Cat. -OMISSIS- n. -OMISSIS-) di diniego della istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nr. I02955675 e della revoca del provvedimento di permesso di soggiorno di lungo periodo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202302035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Como con cui è stata respinta l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stato revocato il relativo titolo. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a evidenziare la necessità di verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e di acquisire dall'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando gli atti impugnati e la documentazione di corredo ove non già depositati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla segreteria la comunicazione alle parti costituite e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di desumere dal comportamento processuale elementi di prova e, nel caso concreto, di valutare l'inerzia del ricorrente quanto alla permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate, senza ulteriore specificazione nell'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'ordinanza avverte che l'inerzia del ricorrente nella dichiarazione richiesta potrà essere valutata a tale fine.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate, senza ulteriore specificazione nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo disponga un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, il ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione processuale entro il termine assegnato.
  • L'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Nell'ambito dei poteri istruttori, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo non ancora acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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