Cassazione Civile, Ordinanza n. 00663/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con due riprese a tassazione: la prima per l’utilizzo di fatture riferite a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; la seconda per la vendita di gasolio agevolato per finalità non agevolate, con conseguente evasione dell’IVA. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quello della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse mal applicato il ragionamento presuntivo e attribuito rilievo eccessivo agli indizi, senza adeguata considerazione della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che i camion osservati dal teste non erano gli stessi che avrebbero trasportato i fanghi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la pretesa per l’intero anno 2006 anziché, al più, per soli alcuni mesi; 4) ulteriori violazioni di legge e di norme sul procedimento e sulla motivazione dell’atto impositivo, riproponendo critiche alla valenza dei verbali redatti dagli organi di verifica, al diritto di difesa del contribuente e alla motivazione per relationem dell’avviso. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta la sentenza per non avere valorizzato l’intero quadro indiziario e per avere, di fatto, invertito l’onere della prova a suo carico.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi in tema di prova presuntiva nel processo tributario: l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle complessivamente e, solo se ritenute idonee, esaminare la prova contraria del contribuente. Ha inoltre ribadito che la sentenza penale, anche irrevocabile, non spiega automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario, ma costituisce solo un elemento liberamente valutabile insieme agli altri dati istruttori. Le doglianze della società sono state in parte infondate e in parte inammissibili perché miravano a un nuovo esame del merito o difettavano di specificità, non essendo stati trascritti o specificamente indicati gli atti rilevanti. Anche il ricorso incidentale dell’Amministrazione è stato respinto, poiché la CTR non aveva ignorato gli indizi dell’Ufficio né invertito l’onere della prova, ma aveva compiuto una valutazione di merito non censurabile in cassazione come violazione di legge. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma sull’onere della prova è violata solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando, valutando le prove, ritiene erroneamente assolto l’onere da parte di chi ne era onerato.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili anche in materia tributaria, purché il giudice ne valuti analiticamente e complessivamente gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
Il ragionamento presuntivo richiede una valutazione prima analitica dei singoli indizi e poi globale del loro insieme.
art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alle garanzie del contribuente; la Corte non ravvisa violazione nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario può liberamente valutare il contenuto della sentenza penale e confrontarlo con gli altri elementi di prova acquisiti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto dedotto non è specificamente indicato o non è decisivo; non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale in tema di poteri istruttori e valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso principale è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, anche senza prova certa, purché gli indizi siano valutati nel loro complesso e risultino gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione del giudice di merito sul compendio indiziario è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della reale violazione dei criteri legali sulle presunzioni, non quando la doglianza mira soltanto a una nuova valutazione dei fatti.
- La sentenza penale, anche se irrevocabile, non fa stato nel giudizio tributario: costituisce un elemento di prova liberamente apprezzabile insieme agli altri elementi acquisiti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se è errata la ripartizione formale dell’onere della prova; non quando si contesta la valutazione con cui il giudice abbia ritenuto provato o non provato un fatto.
- Le censure di omesso esame di un fatto decisivo devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a un fatto realmente decisivo; altrimenti sono inammissibili.
- Le doglianze sulla motivazione dell’atto impositivo e sulle violazioni procedimentali non sono scrutinabili in cassazione se formulate in modo generico e senza riprodurre o individuare puntualmente gli atti rilevanti.
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