Cassazione Penale, Sentenza n. 33973/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per furto di energia elettrica (fatto del 10/09/2010) sollevando più censure: I) violazione dell'art. 191 c.p.p., sostenendo che la sentenza si è fondata esclusivamente sul verbale di verifica Enel senza un adeguato vaglio critico e che l'assenza dell'imputato al momento dell'accertamento avrebbe reso il verbale inutilizzabile (mancata possibilità di controllare imbustamento e conservazione del misuratore); II) violazione dell'art. 516 c.p.p. per mancata corrispondenza tra imputazione e motivazione, in quanto la contestazione parlerebbe di manomissione del contatore ma non di un allaccio abusivo e la qualificazione giuridica sarebbe errata; III) violazione dell'art. 42 c.p., assenza dell'elemento materiale e psicologico e violazione della presunzione di innocenza, dal momento che la colpevolezza sarebbe stata fondata solo sull'intestazione del contratto; IV) motivazione mancata, contraddittoria e manifesta illogicità (incongruenze su presenza dell'imputato, ubicazione del contatore, riferimento a un "marito convivente", e dichiarazioni contrastanti sulla partecipazione al dibattimento); V) omessa motivazione sulla richiesta di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo relativo alla presunta nullità del verbale Enel richiamando l'applicabilità dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e dell'art. 348 c.p.p., ritenendo legittima l'attività di verifica del personale dell'ente erogatore anche in assenza dell'interessato. Ha invece accolto, con valore assorbente, i motivi relativi alla mancata e contraddittoria motivazione (motivi II e IV): la Corte ha rilevato che alcune aggravanti ritenute in sentenza (mezzo fraudolento, esposizione alla pubblica fede) non erano adeguatamente illustrate e che la motivazione conteneva incongruenze significative sulla ubicazione del contatore, sulla presenza dell'imputato al momento dell'accertamento e sulla partecipazione al dibattimento. La richiesta di declaratoria di prescrizione è stata dichiarata manifestamente infondata (termine di prescrizione massimo calcolato al 10/03/2023). In conseguenza di ciò, la Corte ha annullato la sentenza di merito e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Citato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità del verbale Enel; la Corte ha ritenuto la censura infondata e ha escluso che l'assenza dell'imputato determini la nullità dell'accertamento compiuto dal personale dell'ente erogatore
art. 220 disp. att. c.p.p.
Norma di riferimento per estendere al personale non appartenente alla polizia giudiziaria le regole del codice: la Corte ne ha fatto applicazione per legittimare l'attività di verifica dell'Enel
art. 348 c.p.p.
Rientra tra le disposizioni applicabili alle ispezioni/accertamenti compiuti da personale non di polizia giudiziaria; la Corte l'ha richiamata per qualificare l'attività dei verificatori Enel come utilizzabile in procedimento
art. 55 c.p.p.
Richiamato indirettamente per affermare i poteri della polizia giudiziaria di assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili all'applicazione della legge penale, estesi all'attività dell'ente erogatore nei limiti dell'art. 220 disp. att.
art. 157 c.p.
Richiamato nella parte relativa alla prescrizione: definisce il termine ordinario di prescrizione (utilizzato per calcolare la durata del reato di furto pluriaggravato)
art. 161 c.p.
Stabilisce che al termine ordinario di prescrizione si aggiunge una quota per gli atti interruttivi; applicato nel calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 12 e mesi 6)
art. 625 c.p.
La Corte ha ritenuto che la manomissione del sigillo e della calotta integra l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, ma ha osservato che altre aggravanti richiedono specifica illustrazione
art. 42 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare elemento soggettivo e materiale del reato; la Corte non ha ritenuto assorbente tale motivo rispetto alle incongruenze della motivazione che hanno condotto all'annullamento
Massime di principio
- Le verifiche tecniche e i verbali redatti dal personale dell'ente erogatore possono essere utilizzati come fonte di prova anche se l'interessato non è presente, alla luce dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e dell'art. 348 c.p.p.; l'assenza non determina automaticamente nullità
- Per l'applicazione di aggravanti (es. mezzo fraudolento, esposizione alla pubblica fede) il giudice deve motivare chiaramente le circostanze concrete che ne dimostrano la ricorrenza; la mera menzione nell'imputazione non è sufficiente
- Contraddizioni o incongruenze significative nella motivazione (sulla presenza dell'imputato, ubicazione del contatore, dichiarazioni di terzi) possono rendere la motivazione carente e determinare l'annullamento con rinvio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di accertamento del reato e occorre considerare l'eventuale allungamento per atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 c.p.; una richiesta di estinzione per prescrizione può essere dichiarata manifestamente infondata se il calcolo mostra termini non maturi
- Se il giudice ritiene sussistente un'aggravante basata su violenza sulle cose (es. manomissione del sigillo), deve comunque esaminare separatamente altre aggravanti contestate e motivarne la ricorrenza
- Errori di qualificazione giuridica del fatto o omissioni motivazionali possono richiedere la correzione o il rinvio per un nuovo giudizio quando incidono sulla comprensione delle ragioni della condanna
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →