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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un detenuto di ottenere l'adeguamento della retribuzione per il lavoro carcerario svolto nel periodo indicato in giudizio, domanda rigettata nei gradi di merito perché ritenuta prescritta. La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che l'attività lavorativa non fosse continuativa, ma scandita da distinti rapporti di lavoro, ciascuno con autonomo termine di prescrizione decorrente dalla cessazione del singolo rapporto; sulla base dei prospetti paga aveva individuato come ultimo termine rilevante il 31.01.2015 e aveva reputato maturata la prescrizione al momento del primo atto interruttivo utile dell'ottobre 2020. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello presunto plurimi rapporti a termine senza che il Ministero ne avesse provato l'esistenza; (2) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che non poteva parlarsi di validi contratti a tempo determinato in assenza di forma scritta e ribadendo che il rapporto del detenuto-lavoratore è unitario e continuativo; (3) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione di ciascun asserito rapporto, anziché dalla cessazione del rapporto unitario e, secondo la tesi del ricorrente, dalla fine della detenzione o da altra circostanza oggettiva di cessazione definitiva. L'INPS, evocato in giudizio, si è rimesso alla decisione della Corte e, in caso di accoglimento, ha chiesto il riconoscimento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro nei limiti di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbendo i primi due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la decorrenza della prescrizione applicando il principio secondo cui il lavoro carcerario non dà luogo a distinti rapporti a termine, ma a un rapporto sostanzialmente unitario, rispetto al quale le eventuali cessazioni intermedie non sono rilevanti ai fini della prescrizione. Il giudice di rinvio dovrà valutare la prescrizione alla luce della cessazione dello stato di detenzione o di altre oggettive circostanze di definitiva cessazione dell'attività lavorativa, se allegate dall'amministrazione, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 354 del 1975

    richiamato come base della domanda di adeguamento della retribuzione spettante per il lavoro carcerario

  • art. 20 L. n. 354 del 1975

    evocato dal ricorrente per sostenere il carattere obbligatorio del lavoro per i condannati e la natura unitaria del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova rispetto alla dedotta esistenza di distinti rapporti di lavoro a termine

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    invocato per sostenere la necessità della prova scritta ad substantiam dei rapporti a tempo determinato, incompatibili con la ricostruzione seguita dalla Corte territoriale

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare il dies a quo della prescrizione, che secondo il ricorrente non poteva essere ancorato alle cessazioni intermedie

  • art. 2948 c.c.

    richiamato in relazione alla decorrenza e maturazione della prescrizione dei crediti retributivi

  • art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la proposizione della memoria in fase camerale

Massime di principio

  • Nel lavoro carcerario, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, non rilevano le cessazioni intermedie dell'attività lavorativa che si inseriscono nel medesimo contesto detentivo: tali pause vanno qualificate come sospensioni del rapporto, non come autonome cessazioni.
  • Il rapporto di lavoro del detenuto va considerato, di regola, come un rapporto sostanzialmente unitario e non come una pluralità di contratti a termine autonomi, poiché il lavoratore privato della libertà non dispone di una reale libertà negoziale circa l'instaurazione o la cessazione del rapporto.
  • La prescrizione dei crediti retributivi del detenuto-lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto unitario, che normalmente coincide con la fine della detenzione; prima di tale momento possono assumere rilievo solo altre circostanze oggettive, previamente allegate dall'amministrazione, che rendano definitivamente impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa.
  • Chi intende sostenere la sussistenza di distinti rapporti di lavoro o farne discendere effetti in punto prescrizione deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria eccezione, non potendo il giudice fondare la decisione su una mera presunzione di contratti a termine non dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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