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Sentenza

Sentenza n. 12290/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento di inidoneità adottato dal Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti psicofisici, notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente; -di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso; -delle modalità in cui l'Amministrazione ha effettuato gli esami psicofisici; -ove interpretato in malam partem, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici; -ove interpretate in malam partem, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso “Bando concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di appuntati e carabinieri dell’“Arma dei Carabinieri”; - della graduatoria di merito della suddetta procedura, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, con ogni statuizione consequenziale. NONCHE' PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso "de quo" Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\7\2024: PER L’ANNULLAMENTO -del decreto del 30 aprile 2024 n.-OMISSIS- di prot. con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati vincitori (art. 1, c.1, lett. b) nella procedura concorsuale per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri; - della graduatoria definitiva dei candidati risultati vincitori (art. 1, c.1, lett. b) nella procedura concorsuale per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui non si decreta l’idoneità del ricorrente; - di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, con il quale è stata eventualmente riesaminata la posizione del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, con ogni statuizione consequenziale. NONCHE' PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso "de quo"

Giustizia amministrativa202403282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inidoneità psicofisica e successiva graduatoria definitiva dei vincitori di un concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo aveva dichiarato non idoneo, nonché i verbali di valutazione psicofisica, le modalità di svolgimento degli esami, le disposizioni concorsuali e, per quanto occorrente, il bando. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo psicofisicamente e, con motivi aggiunti, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva e la graduatoria stessa nella parte in cui non comprendeva il ricorrente tra i candidati vincitori. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito sulla base della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 29 aprile 2026, con la quale è stata manifestata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti. Non essendo più attuale l'interesse alla pronuncia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame delle censure sostanziali e senza accertamento del diritto all'idoneità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando il difetto di interesse è attuale e riguarda la domanda ancora pendente.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo definisce il giudizio senza esaminare nel merito le censure dedotte né accertare la spettanza del bene della vita controverso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la pronuncia è meramente processuale e sussistono giusti motivi desumibili dalle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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