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Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 168/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 527/2022, del Tribunale di Sulmona Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024, notificata il 13.12.2024, inerente Bonus Elettronica del Docente.

Giustizia amministrativa202500548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, n. 168/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sei annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 168/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per sei annualità, per complessivi 3.000 euro. Dopo l'accredito delle somme da parte dell'Amministrazione durante il giudizio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito intervenuto nelle more ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, rilevando l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso, confermate anche dall'adempimento intervenuto durante il giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.800 euro, in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale, intervenuto nelle more del processo e idoneo a soddisfare pienamente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso; l'adempimento nelle more può confermare tali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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