Regolamento (UE) 2026/505
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, aggiungendo tre nuove persone giuridiche all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L’intervento è giustificato dalla gravità della situazione in Bielorussia e dal sostegno, diretto o indiretto, al complesso militare-industriale e al regime bielorusso. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, mediante inserimento di tre nuove entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sulle persone giuridiche, entità e organismi già elencati o da aggiungere all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, limitatamente alla sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1". Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna puntualmente l’elenco sanzionatorio in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Aggiornamento delle misure restrittive contro la Bielorussia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 del Consiglio attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 e aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Consiglio motiva l’intervento richiamando la gravità della situazione e la necessità di inserire nuove persone giuridiche nell’allegato I del regolamento di base.
Ambito e natura dell’intervento
Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera come atto di esecuzione puntuale: modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, ossia l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni. L’effetto pratico è l’estensione dell’elenco a tre ulteriori persone giuridiche, con conseguente applicazione nei loro confronti delle misure previste dal regime sanzionatorio già vigente.
Soggetti aggiunti all’allegato I
Nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1" vengono inserite le seguenti entità:
- Volat-Sanjiang Venture Joint Limited Liability Company, con sede a Minsk, registrata il 24.3.2010, descritta come joint venture bielorussa co-creata da Minsk Wheel Tractor Plant;
- CJSC Belarusian Oil Company, nota anche come BelOil o BNK, con sede a Minsk, registrata il 17.5.2007, indicata come principale esportatore bielorusso di petrolio;
- China Space Sanjiang Group, con sede in Wuhan (Cina), indicata come co-creatrice della joint venture Volat-Sanjiang.
Motivazioni delle designazioni
Le motivazioni riportate nell’allegato collegano i tre soggetti al sostegno del complesso militare-industriale bielorusso o al regime di Lukashenko.
- Volat-Sanjiang Venture Joint Limited Liability Company è considerata coinvolta nello sviluppo, produzione e fornitura di tecnologie e attrezzature militari, in particolare telai a ruote per equipaggiamenti militari, inclusi sistemi lanciarazzi multipli.
- CJSC Belarusian Oil Company è qualificata come controllata dal governo bielorusso attraverso la propria struttura proprietaria e come associata a entità che sostengono il regime di Lukashenko.
- China Space Sanjiang Group è ritenuta sostenitrice del complesso militare e industriale bielorusso in quanto partner e co-creatrice della joint venture che produce componenti per attrezzature militari.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione, inserendo tre nuove voci nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1".
Nuovi soggetti inseriti nell’elenco sanzionatorio
Sono aggiunte le voci n. 59, 60 e 61 relative a: Volat-Sanjiang Venture Joint Limited Liability Company, CJSC Belarusian Oil Company (alias BelOil/BNK) e China Space Sanjiang Group. Per ciascun soggetto sono indicati denominazione, dati identificativi essenziali, indirizzo o sede, e motivazione dell’inserimento nell’elenco.
Motivazioni dell’inserimento
Volat-Sanjiang Venture Joint Limited Liability Company è indicata come parte del complesso militare e industriale bielorusso, coinvolta nello sviluppo, produzione e fornitura di tecnologie e attrezzature militari. CJSC Belarusian Oil Company è descritta come principale esportatore bielorusso di petrolio, controllata dal governo bielorusso e associata a entità che sostengono il regime di Lukashenko. China Space Sanjiang Group è qualificata come co-creatrice della joint venture Volat-Sanjiang e sostenitrice del complesso militare-industriale bielorusso tramite la produzione di tecnologie e attrezzature militari.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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