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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/890

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/890 della Commissione, del 23 aprile 2026, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158

Normativa europea32026R0890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento applica, per il 2025, detrazioni da contingenti di pesca di alcuni Stati membri a causa di superamenti di contingenti verificatisi negli anni precedenti. In più casi, quando non è stato possibile operare la detrazione sullo stesso stock per mancanza di contingente disponibile, la Commissione ha disposto detrazioni su altri stock, previa consultazione dello Stato membro interessato e secondo gli orientamenti applicabili. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 sostituendone l’allegato, per aggiornare l’elenco e la quantificazione delle detrazioni. Alcune detrazioni sono rinviate al 2026 in conformità a raccomandazioni ICCAT o ripartite su più anni in casi eccezionali.

Applicazione di detrazioni ai contingenti di pesca 2025 per alcuni stock, a seguito di superamenti di contingenti negli anni precedenti, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione indicati negli allegati del regolamento, con effetti sui contingenti di pesca per il 2025 e, per alcune detrazioni rinviate, per il 2026 e gli anni successivi. Riguarda specifici stock ittici e zone di pesca, inclusi stock gestiti nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca come l’ICCAT e la IOTC, nonché casi in cui il superamento non può essere compensato sullo stesso stock per assenza di contingente disponibile. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina attività estranee ai contingenti elencati o a tali stock/zona.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/890 della Commissione

Il regolamento dà attuazione al meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, applicando detrazioni ai contingenti di pesca futuri o ad altri stock quando risultano superamenti di cattura negli anni precedenti. Il provvedimento si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca e aggiorna anche il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti per il 2023, 2024 e 2025, nonché gli orientamenti del 2022 sulle detrazioni dai contingenti. Il quadro normativo consente, in caso di superamento del contingente, di effettuare detrazioni dai contingenti futuri dello Stato membro interessato; se il prelievo sullo stesso stock non è possibile perché non vi è contingente disponibile, è ammesso spostare la detrazione su altri stock della stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale, previa consultazione dello Stato membro.

Criteri di calcolo delle detrazioni

Gli allegati mostrano che le detrazioni sono determinate considerando il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture totali e il superamento percentuale. Sono applicati, a seconda dei casi, fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La documentazione distingue inoltre tra detrazioni immediate per il 2025, detrazioni da imputare al 2026 e anni successivi, e quantità residue provenienti da anni precedenti.

Detrazioni su altri stock per impossibilità di applicazione sullo stock originario

In alcuni casi la Commissione non ha potuto dedurre il quantitativo sullo stesso stock oggetto di superamento, perché nel 2025 lo Stato membro non disponeva di contingente per quello stock. In applicazione dell’articolo 105, paragrafo 5, e degli orientamenti del 2022, le detrazioni sono state allora trasferite ad altri stock, preferibilmente pescati dalla stessa flotta. L’allegato I elenca tali spostamenti, con importi specifici per ciascuno Stato membro e stock alternativo.

Casi specifici per Stato membro

Per la Germania, il regolamento dà seguito a un superamento dell’OTH/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2: una parte della detrazione è già stata distribuita tra 2024 e 2025 e il residuo è allocato al 2026. Per l’Italia, le dichiarazioni aggiornate di cattura hanno fatto emergere superamenti nel 2024 per il tonno obeso e il tonno albacora nella zona IOTC, con conseguenti detrazioni sui contingenti 2025. Per il Portogallo, il superamento del contingente UE di sogliola nel 2024 e quello relativo al pesce spada e alla verdesca comportano detrazioni nel 2025 o rinviate al 2026 secondo le raccomandazioni ICCAT richiamate dalla Commissione. Per la Francia, la detrazione sul pesce spada dell’Atlantico meridionale è rinviata al 2026 in conformità alla raccomandazione ICCAT 22-04.

Allegato II e modifica del precedente regolamento

L’allegato II sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158. Il nuovo allegato riepiloga, per ciascuno Stato membro e stock, il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture effettive, il superamento e le detrazioni ancora da applicare nel 2025 o negli anni successivi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è applicare detrazioni dai contingenti futuri o da altri stock quando uno Stato membro ha superato il contingente assegnato, assicurando il recupero dei quantitativi eccedenti secondo le regole del sistema di controllo della pesca.

Detrazioni dai contingenti 2025 su altri stock

L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/257, 2024/2903, 2025/202 e 2025/219 sono ridotti mediante le detrazioni su altri stock indicate nell’allegato I. Le detrazioni riguardano, tra gli altri, casi di Polonia, Spagna, Portogallo e altri Stati membri, quando la detrazione sullo stesso stock non era praticabile o risultava solo parzialmente applicabile.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158

L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 con il testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento, aggiornando il quadro delle detrazioni già disposte per stock oggetto di superamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri per le detrazioni e fattori moltiplicatori

Dai considerando e dalle note agli allegati emerge che le detrazioni sono calcolate tenendo conto dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: detrazione pari al superamento per i casi fino a 100 tonnellate; fattore moltiplicatore per superamenti superiori al 10%; fattore addizionale di 1,5 nei casi di superamento consecutivo per gli anni 2022, 2023 e 2024 o quando lo stock è soggetto a piano pluriennale. Le note chiariscono anche la gestione delle detrazioni in sospeso da anni precedenti e dei quantitativi residui da portare agli anni successivi.

Detrazioni su stock diversi per impossibilità di prelievo sullo stock oggetto di superamento

Quando nel 2025 lo Stato membro non dispone di contingente per lo stock oggetto di superamento, la Commissione applica l’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, previa consultazione dello Stato membro interessato, trasferisce la detrazione su altri stock della stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale. Gli orientamenti della Commissione del 2022 indicano che tali detrazioni dovrebbero preferibilmente gravare su stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.

Casi specifici di rinvio o ripartizione pluriennale

Per la Germania, una detrazione residua di 7,105 tonnellate relativa allo stock OTH/1N2AB viene applicata nel 2026, dopo che 7,106 tonnellate erano già state applicate nel 2024 e nel 2025, in seguito a una richiesta di ripartizione su tre anni accolta in via eccezionale. Per talune detrazioni relative a stock gestiti dall’ICCAT o altre organizzazioni regionali, il calendario segue le raccomandazioni pertinenti che dispongono l’addebito sul 2026.

Casi di Italia, Portogallo, Francia e altri Stati membri

Per l’Italia sono disposte detrazioni 2025 sui contingenti di tonno obeso e tonno albacora nella zona di competenza IOTC, a seguito di dichiarazioni di cattura aggiornate che hanno rivelato superamenti nel 2024. Per il Portogallo sono previste detrazioni su stock diversi, tra cui sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10 e pesce spada nell’Atlantico a nord di 5° N, con riferimento anche alle raccomandazioni ICCAT. Per la Francia è prevista una detrazione rinviata al 2026 sul pesce spada dell’Atlantico meridionale. L’allegato contiene inoltre altre detrazioni, tra cui per Spagna, Danimarca, Irlanda, Malta e Grecia, con importi puntuali per ciascuno stock.

Aggiornamenti futuri

Il considerando 20 precisa che ulteriori aggiornamenti o correzioni potranno essere effettuati qualora emergano errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione dei contingentirelazioni con organizzazioni regionali di gestione della pesca

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