Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/509

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Ucraina previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare, aggiunge 37 persone e 80 entità all’allegato I, sulla base di condotte ritenute idonee a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Le motivazioni coprono, tra l’altro, il sostegno al complesso militare-industriale russo, l’elusione delle misure restrittive, il sostegno alla guerra di aggressione, lo sfruttamento dei territori occupati e l’appoggio al settore energetico e logistico russo. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione all’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal presente atto; nel caso specifico vengono aggiunte 37 persone e 80 entità individuate nell’allegato. L’efficacia decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 aprile 2026. Restano escluse dall’ambito del presente regolamento le misure sostanziali già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014, che non vengono riscritte ma solo aggiornate mediante l’inserimento nell’elenco.

Aggiornamento delle misure restrittive contro la Russia nel contesto dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che costituisce il quadro sanzionatorio dell’Unione per le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio interviene alla luce del perdurare e dell’escalation dell’aggressione della Federazione russa, richiamando espressamente gli attacchi alle infrastrutture civili, energetiche, idriche e sanitarie e la volontà dell’Unione di aumentare la pressione su Mosca.

Finalità dell’atto

L’atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco delle persone, entità e organismi già soggetti a misure restrittive. Il meccanismo è quello tipico del regolamento (UE) n. 269/2014: l’inserimento nell’allegato I determina l’assoggettamento alle conseguenti misure restrittive previste dal regime di base.

Ambito soggettivo dell’inserimento in elenco

Il Consiglio aggiunge all’allegato I:

  • 37 persone fisiche;
  • 80 entità.

L’inserimento è motivato, a seconda dei casi, da condotte o ruoli riconducibili a:

  • sostegno diretto o indiretto alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina;
  • partecipazione al complesso militare-industriale russo, inclusa la produzione di droni, munizioni, componenti elettronici, sistemi di controllo, armamenti, missili e tecnologie dual use;
  • sostegno materiale o finanziario al governo russo in settori strategici, in particolare energia, petrolio e gas;
  • elusione delle misure restrittive dell’Unione, in particolare attraverso reti di intermediazione, approvvigionamento e riesportazione di beni soggetti a divieti;
  • sfruttamento dei territori occupati, incluso il patrimonio culturale e le attività archeologiche in Crimea;
  • militarizzazione e indottrinamento di minori ucraini nei territori occupati;
  • partecipazione a pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio collegate al petrolio russo e alla cosiddetta flotta ombra.

Tipologie di soggetti colpiti

L’allegato mostra una forte eterogeneità dei destinatari, ma con alcuni gruppi ricorrenti:

  • esponenti del settore culturale, accademico e mediatico ritenuti coinvolti nella legittimazione politica dell’occupazione o nella propaganda;
  • imprenditori, manager e società che sostengono l’industria della difesa russa o l’esportazione/fornitura di beni tecnologici e industriali;
  • operatori del settore energetico e navale coinvolti nella filiera del petrolio russo;
  • società estere, incluse entità con sede in Cina, Emirati arabi uniti, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Belize, considerate parte di reti di approvvigionamento o elusione.

Effetti giuridici essenziali

L’effetto principale è l’estensione del congelamento e delle altre conseguenze sanzionatorie previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti dei nuovi soggetti elencati. Per gli operatori italiani ed europei, ciò comporta la necessità di aggiornare immediatamente i controlli di compliance, le verifiche KYC/AML e gli screening sanzionatori su controparti, società collegate, titolari effettivi, manager e soggetti associati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previsti periodi transitori o deroghe specifiche nel testo fornito.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato introduce 37 nuove persone e 80 nuove entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Motivazione dell’inserimento in elenco

I considerando richiamano il perdurare e l’escalation dell’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina, inclusi gli attacchi alle infrastrutture civili ed energetiche, idriche e sanitarie. Il Consiglio ritiene necessario aumentare la pressione sulla Russia e, a tal fine, inserisce nell’elenco soggetti coinvolti in attività che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché soggetti che sostengono la guerra, il complesso militare-industriale russo, l’elusione sanzionatoria e operazioni legate ai territori occupati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: categorie di condotte rilevanti

Le persone e le entità inserite in elenco sono collegate, secondo i casi, a: sostegno all’aggressione russa contro l’Ucraina; partecipazione al complesso militare e industriale russo; produzione, fornitura o intermediazione di UAV, tecnologie dual use, armamenti, componenti elettronici e attrezzature militari; elusione delle misure restrittive dell’Unione; sostegno al settore energetico russo e alle esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi; sfruttamento culturale e scientifico della Crimea e dei territori occupati; trasferimento forzoso o beneficio da trasferimenti di controllo di entità; sostegno alla militarizzazione e all’indottrinamento di minori nei territori occupati; partecipazione a operazioni navali e logistiche connesse alla cosiddetta flotta ombra e al trasporto irregolare di petrolio russo.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternesicurezza internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.