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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/513

Regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32026R0513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia, in attuazione della decisione (PESC) 2026/512. Amplia gli elenchi di beni e tecnologie soggetti a restrizioni, introduce nuovi divieti su servizi di sicurezza gestiti, servizi turistici, operazioni con il rublo bielorusso digitale e con prestatori di servizi per cripto-attività stabiliti in Bielorussia. Rafforza inoltre le misure anti-elusione e i rimedi a tutela degli operatori UE contro azioni giudiziarie o amministrative promosse in paesi terzi.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando e ampliando le misure restrittive UE contro la Bielorussia, incluse nuove restrizioni su esportazioni, importazioni, transito, servizi, cripto-attività e tutele contro l’elusione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori dell’Unione e, più in generale, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (CE) n. 765/2006, con effetti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide su vendite, forniture, trasferimenti, esportazioni, importazioni, transiti e prestazioni di servizi connessi alla Bielorussia, nonché su talune operazioni collegate a soggetti terzi che tentino di eludere le misure restrittive o di far eseguire all’estero decisioni bielorusse. Prevede alcune deroghe e regimi transitori per contratti conclusi prima del 24 aprile 2026, nonché eccezioni specifiche per rappresentanze diplomatiche e consolari, cittadini UE residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022 e altri casi puntualmente indicati.

Regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio: rafforzamento delle misure restrittive contro la Bielorussia

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2026/512, adottata il 23 aprile 2026. L’intervento risponde all’esigenza di ampliare il perimetro delle misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina, con particolare attenzione a esportazioni, importazioni, transito, servizi e strumenti finanziari/tecnologici idonei a eludere le sanzioni.

Ambito e finalità delle modifiche

Le misure rafforzano il divieto di supporto economico, industriale, tecnologico e finanziario alla Bielorussia, includendo nuovi beni strategici, restrizioni sui servizi e specifiche misure anti-elusione. Il regolamento mira inoltre a garantire un’applicazione uniforme nell’Unione, ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

Definizioni nuove o aggiornate

All’articolo 1 vengono introdotte due definizioni rilevanti:

  • "servizio di sicurezza gestito", definito per rinvio al regolamento (UE) 2019/881;
  • "servizi direttamente connessi ad attività turistiche", che comprendono servizi di agenzia viaggi e tour operator, servizi di guida turistica e pubblicità connessa.

Tali definizioni sono funzionali alle nuove restrizioni settoriali sui servizi prestati alla Bielorussia.

Esportazioni, transito e controllo delle autorizzazioni

L’articolo 1 ter ter viene significativamente modificato. Il regolamento:

  • sopprime i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater;
  • introduce una deroga fino al 25 luglio 2026 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 relativi a specifici codici NC (2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311);
  • consente alle autorità competenti di autorizzare, in deroga al divieto di transito, il passaggio attraverso la Bielorussia di beni e tecnologie NC 3403 19 80 esportati dall’Ungheria verso l’Azerbaigian, previa verifica della destinazione;
  • rafforza il criterio di valutazione delle autorizzazioni, imponendo di evitare il rilascio se vi sono fondati motivi per ritenere che i beni possano avere un uso finale militare;
  • impone allo Stato membro interessato di informare Commissione e altri Stati membri entro due settimane dal rilascio delle autorizzazioni ex paragrafi 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis o 14 ter.

Restrizioni sui servizi alla Bielorussia

All’articolo 1 undecies quater vengono introdotti due nuovi divieti dal 25 maggio 2026:

  • è vietata la prestazione, diretta o indiretta, di servizi di sicurezza gestiti alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, nonché a soggetti che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione;
  • è vietata la prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia.

Il regolamento estende inoltre i divieti ai servizi di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento connessi ai servizi e software vietati. Per i servizi non espressamente vietati, la prestazione verso il governo e gli enti bielorussi richiede autorizzazione preventiva, rilasciabile solo caso per caso e in coerenza con gli obiettivi del regolamento. È prevista una deroga specifica per i servizi strettamente necessari al funzionamento di rappresentanze diplomatiche o consolari bielorusse situate in uno Stato membro. Inoltre, il divieto sui servizi turistici non si applica fino al 25 giugno 2026 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 e dei relativi contratti accessori.

Beni e contratti preesistenti

L’articolo 1 novodecies bis introduce una deroga fino al 25 luglio 2026 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 relativi a specifici beni classificati nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610.

Sono inoltre introdotte ulteriori eccezioni all’articolo 1 septvicies ter, tra cui:

  • pagamenti necessari per ricevere somme dovute da soggetti elencati nell’allegato XV in base a contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;
  • pagamenti strettamente necessari per onorari professionali ragionevoli o per il rimborso di spese legali;
  • pagamenti necessari per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia.

Misure anti-elusione e contenzioso in paesi terzi

Il regolamento rafforza il divieto di soddisfare richieste e iniziative volte a neutralizzare l’effetto delle sanzioni in paesi terzi. Il nuovo articolo 1 septvicies quinquies vieta operazioni con soggetti che tentino di ottenere, fuori dall’Unione, l’esecuzione di sentenze che soddisfano richieste vietate, salvo eccezioni limitate per avvocati e magistrati e per talune operazioni necessarie.

L’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera e), estende la disciplina a persone fisiche di paesi terzi non cittadini bielorussi e a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner, se coinvolti nella vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni, tecnologie o servizi vietati, anche quando non originari dell’Unione.

L’articolo 8 nonies riconosce alle persone dell’Unione interessate il diritto di ottenere, davanti al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento dei danni diretti o indiretti, incluse le spese legali, derivanti da azioni giudiziarie o decisioni amministrative estere connesse a contratti colpiti dalle misure restrittive, quando non vi sia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione interessata.

Rublo bielorusso digitale e cripto-attività

Il regolamento introduce un nuovo blocco di misure sulle tecnologie di pagamento e sugli asset digitali:

  • è vietato effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, riguardanti le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato XXXIV, nonché sostenerne lo sviluppo;
  • è vietato operare con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che prestano servizi di cripto-attività o gestiscono piattaforme di scambio o trasferimento di cripto-attività.

Il divieto relativo ai prestatori di servizi per le cripto-attività si applica dal 24 maggio 2026. Sono previste eccezioni limitate per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione, degli Stati membri o dei paesi partner, nonché per i cittadini di uno Stato membro residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022.

Allegati modificati

L’allegato modifica in modo esteso gli elenchi di beni soggetti a restrizione:

  • l’allegato V bis viene aggiornato con nuove voci, tra cui vetreria da laboratorio e specifiche sostanze e lubrificanti ad alte prestazioni;
  • l’allegato XVIII amplia l’elenco dei beni industriali e chimici soggetti a restrizione, includendo, tra gli altri, composti organo-inorganici, gomma, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali;
  • l’allegato XIX inserisce le preparazioni lubrificanti NC 3403;
  • l’allegato XXVII amplia la lista di prodotti e materiali industriali e di base soggetti a restrizioni, inclusi sale, minerali, composti chimici, metalli e leghe;
  • l’allegato XXV sopprime alcune voci relative a pneumatici specifici;
  • vengono aggiunti gli allegati XXXIII e XXXIV, il secondo dei quali elenca il rublo bielorusso digitale con decorrenza 24 maggio 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi e delle definizioni

Inserisce nell’articolo 1 le definizioni di "servizio di sicurezza gestito" e di "servizi direttamente connessi ad attività turistiche", rinviando al regolamento (UE) 2019/881 e specificando le attività turistiche rilevanti (agenzie di viaggio, operatori turistici, guida turistica e pubblicità connessa). Aggiorna inoltre numerosi allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 con nuove voci NC relative a prodotti chimici, materiali, metalli, beni industriali e tecnologie soggetti a restrizioni.

Esportazioni, transito e autorizzazioni

Modifica l’articolo 1 ter ter: sopprime alcuni paragrafi, introduce una deroga fino al 25 luglio 2026 per l’esecuzione di contratti preesistenti relativi a determinati codici NC, consente in via eccezionale l’autorizzazione del transito attraverso la Bielorussia di beni e tecnologie NC 3403 19 80 esportati dall’Ungheria verso l’Azerbaigian, e rafforza il criterio di diniego delle autorizzazioni quando vi siano fondati motivi per ritenere un uso finale militare. Impone inoltre allo Stato membro interessato di informare Commissione e altri Stati membri entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Servizi di sicurezza gestiti e servizi turistici

All’articolo 1 undecies quater vieta, dal 25 maggio 2026, la prestazione diretta o indiretta di servizi di sicurezza gestiti alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai loro enti pubblici, imprese o agenzie, nonché a soggetti che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione. Vieta inoltre la prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia. Estende i divieti a servizi di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti connessi, prevede autorizzazione preventiva per servizi non espressamente vietati e introduce una deroga per le rappresentanze diplomatiche o consolari bielorusse situate in uno Stato membro, oltre a un regime transitorio fino al 25 giugno 2026 per i contratti conclusi prima del 24 aprile 2026.

Ulteriori restrizioni settoriali e contratti preesistenti

Introducendo il nuovo articolo 1 novodecies bis, prevede una deroga fino al 25 luglio 2026 per l’esecuzione di contratti preesistenti relativi a specifici codici NC di materie prime, minerali e metalli. Integra inoltre l’articolo 1 septvicies ter con nuove deroghe per i pagamenti dovuti in virtù di contratti eseguiti prima del 24 aprile 2026, per gli onorari professionali ragionevoli e per le spese legali, nonché per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia.

Misure anti-elusione e tutela contro azioni estere

Inserisce l’articolo 1 septvicies quinquies, che vieta operazioni con soggetti che tentino di ottenere fuori dall’Unione l’esecuzione di sentenze che soddisfano richieste vietate dal regolamento, con eccezioni limitate per avvocati e magistrati e per talune operazioni essenziali o per l’accesso alla giustizia. Inserisce anche l’articolo 8 quinquies, estendendo il divieto a persone e soggetti di paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner che intervengano in vendite o esportazioni vietate, anche se beni, tecnologie o servizi non sono originari dell’Unione. L’articolo 8 nonies riconosce alle persone UE il diritto al risarcimento dei danni, dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, per azioni giudiziarie o provvedimenti esteri connessi a tali misure, comprese le spese legali.

Cripto-attività e rublo bielorusso digitale

Introduce il divieto di operazioni con il rublo bielorusso digitale e con altre cripto-attività o valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato XXXIV, nonché il divieto di sostenerne lo sviluppo. Vieta inoltre le operazioni con prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti in Bielorussia o con piattaforme decentralizzate bielorusse che consentano scambio o trasferimento di cripto-attività, con applicazione dal 24 maggio 2026 e limitate eccezioni per rappresentanze diplomatiche e consolari e per cittadini di uno Stato membro residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022.

Decorrenza e allegati

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato modifica gli elenchi V bis, V ter bis, XVIII, XIX, XXV e XXVII, e aggiunge gli allegati XXXIII e XXXIV, quest’ultimo relativo al rublo bielorusso digitale con data di entrata in vigore indicata al 24 maggio 2026.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esteroservizicripto-attività

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