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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/506

Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32026R0506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro sanzionatorio UE contro la Russia, in attuazione della decisione (PESC) 2026/508. Introduce nuove categorie di beni e tecnologie vietati o soggetti ad autorizzazione, amplia gli elenchi di soggetti ed entità sanzionate e rafforza i divieti su servizi finanziari, cripto-attività, GNL, navi cisterna e navi rompighiaccio. Vengono inoltre potenziati gli strumenti contro l’elusione, comprese nuove tutele processuali per gli operatori dell’Unione e nuovi divieti connessi a decisioni giudiziarie russe o di paesi terzi.

Regolamento che amplia e rafforza il regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014 con nuove restrizioni su esportazioni, importazioni, servizi finanziari, navigazione, GNL, cripto-attività, ricerca e tutela giurisdizionale degli operatori UE.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione dell’Unione, nonché, in varie disposizioni, a soggetti stabiliti in Russia o in paesi terzi, inclusi enti finanziari, operatori del settore marittimo, prestatori di servizi di cripto-attività, soggetti dei settori ricerca e innovazione, importatori/esportatori di specifici beni e tecnologie e persone o entità inserite negli elenchi degli allegati del regolamento. Le misure operano nel territorio dell’Unione e, per alcuni divieti, anche rispetto a operazioni verso, da o attraverso la Russia, comprese la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale russe; alcune disposizioni prevedono eccezioni, autorizzazioni nazionali, periodi transitori e date differite di applicazione.

Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio – modifica del regolamento (UE) n. 833/2014

Il regolamento interviene sul pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia, in attuazione della decisione (PESC) 2026/508 del 23 aprile 2026. L’obiettivo è rafforzare la pressione economica e finanziaria sulla Russia, riducendo le possibilità di elusione, ampliando gli elenchi di soggetti e beni colpiti e introducendo nuove restrizioni settoriali.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che le nuove misure mirano a colpire il complesso militare-industriale russo, i canali di finanziamento della guerra di aggressione contro l’Ucraina, i meccanismi di elusione tramite paesi terzi, i servizi logistici e finanziari che sostengono l’economia russa e alcune forme di supporto tecnologico e scientifico. Il regolamento insiste inoltre sulla necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

Ambito soggettivo e territoriale

Le disposizioni si applicano agli operatori dell’Unione, ai cittadini e residenti UE, alle persone giuridiche stabilite nell’Unione e, in più casi, a soggetti situati in Russia o in paesi terzi. Molte misure riguardano l’esportazione, l’importazione, il transito, la prestazione di servizi e le operazioni finanziarie con destinatari russi o con soggetti di paesi terzi che agevolano l’elusione. Alcune norme prevedono eccezioni per usi umanitari, medici, diplomatici, civili o per attività essenziali, oltre a termini transitori e autorizzazioni caso per caso.

Beni e tecnologie soggetti a nuove restrizioni

L’articolo 3 e, soprattutto, l’articolo 3 duodecies estendono i divieti a un numero rilevante di nuovi codici NC, includendo prodotti chimici, gomma, acciaio, alluminio, metalli, apparecchiature e componenti industriali. Sono rafforzati anche i divieti su software, diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali relativi ai software vietati.

Per alcune categorie sono previste deroghe mirate:

  • usi medici, farmaceutici o umanitari;
  • prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente;
  • produzione di beni in titanio per l’industria aeronautica, ove non vi siano forniture alternative;
  • esigenze di specifici mezzi di trasporto pubblico, come le linee metropolitane di Budapest e Sofia.

Sono inoltre introdotti periodi transitori per alcuni contratti conclusi prima del 24 aprile 2026, con scadenze fissate al 25 luglio 2026, al 25 gennaio 2027 o al 25 aprile 2031, a seconda dei casi.

Importazioni, contingenti e prodotti energetici

L’articolo 3 decies modifica il regime delle importazioni e aggiorna l’elenco dei beni colpiti. Per il codice NC 2814 è previsto un contingente annuo di 688.000 tonnellate metriche importabili nell’Unione dal 24 aprile 2026 al 23 aprile dell’anno successivo.

Sul piano energetico, il regolamento:

  • aggiorna il regime sul petrolio greggio e sui prodotti petroliferi;
  • modifica l’allegato XXV, includendo il codice NC 2709 in forma generale;
  • prevede che il Consiglio decida sull’applicazione dell’eccezione al price cap in esito al coordinamento con G7 e coalizione internazionale;
  • introduce l’applicazione dal 1° gennaio 2027 al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di GNL.

Servizi GNL e terminali

È una delle novità più rilevanti del regolamento. L’articolo 3 novodecies ter vieta, dal 1° gennaio 2027, la prestazione di servizi dei terminali GNL a persone o entità russe e a soggetti UE posseduti o controllati per oltre il 50% da cittadini o entità russe. Dopo tale data è vietato mantenere i contratti relativi a servizi GNL vietati.

In parallelo, i considerando richiamano la cessazione automatica dal 1° gennaio 2027 dei contratti relativi ai servizi terminalistici GNL interessati.

Navigazione, petroliere e flotta ombra

Il regolamento inasprisce i divieti marittimi con particolare attenzione alla cosiddetta flotta ombra. L’articolo 3 octodecies impone ai venditori UE di navi cisterna di:

  • non vendere o trasferire navi cisterna a soggetti russi o per uso in Russia;
  • effettuare un controllo del rischio di ritrasferimento verso la Russia quando vendono a soggetti di paesi terzi;
  • notificare il contratto alle autorità competenti;
  • inserire nel contratto una clausola scritta di divieto di rivendita o trasferimento in Russia.

Sono inoltre previste clausole contrattuali che devono essere replicate nelle eventuali rivendite successive. L’articolo 3 vicies consente in via derogatoria il riciclaggio delle navi elencate nell’allegato XLII, quando la nave è destinata a demolizione e l’operazione è necessaria per raggiungere l’impianto di riciclaggio o per i pagamenti collegati.

L’articolo 3 vicies bis vieta poi la prestazione di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria riguardanti navi rompighiaccio e metaniere in determinati casi, con decorrenze differenziate:

  • dal 25 aprile 2026 per le metaniere legate alla Russia;
  • dal 1° gennaio 2027 per altre metaniere che operano in Russia o per uso in Russia.

Cripto-attività, valute digitali e circuiti finanziari

L’intervento sul settore finanziario è ampio. Il regolamento:

  • vieta operazioni con specifiche cripto-attività e valute digitali della banca centrale inserite nell’allegato LIII, nonché il loro sviluppo;
  • vieta operazioni con prestatori di servizi di cripto-attività stabiliti in Russia e con piattaforme russe di scambio/trasferimento di cripto-attività, con applicazione dal 24 maggio 2026;
  • estende i divieti a enti e soggetti che consentono operazioni internazionali elusorie, anche tramite netting, compensazione, riconciliazione o regolamento.

L’allegato XLV viene riorganizzato, con una parte specifica per gli intermediari che pregiudicano l’obiettivo delle sanzioni e con nuove esclusioni/inserimenti.

Enti finanziari e nuovi elenchi

Sono aggiunti numerosi enti finanziari agli allegati pertinenti, con effetti sui divieti di operazione. In particolare, l’allegato XIV elenca nuovi istituti finanziari russi con data di entrata in vigore al 14 maggio 2026; l’allegato XLIV include Yelo Bank (Azerbaijan); l’allegato XLV viene ampliato con nuovi soggetti e con una nuova parte D dedicata ai facilitatori di operazioni internazionali elusorie.

Sono altresì introdotti i nuovi allegati LIV, LV e LVI per:

  • entità che beneficiano di decisioni russe sulla gestione temporanea o similari;
  • soggetti che tentano di ottenere l’esecuzione all’estero di richieste o decisioni russe in violazione delle misure UE;
  • entità che sfruttano senza consenso diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di titolari UE in Russia.

Proprietà intellettuale e “gestione temporanea” russa

Un’area specifica di contrasto riguarda le misure russe che consentono l’uso senza consenso di invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali, diritti di proprietà intellettuale e segreti aziendali appartenenti a soggetti UE. L’articolo 5 vicies bis vieta operazioni con persone ed entità che ne traggono beneficio o che li sfruttano senza consenso, imponendo anche obblighi di informazione ai titolari dei diritti e agli Stati membri verso la Commissione.

Tutela giudiziaria degli operatori UE

Il regolamento rafforza la protezione degli operatori UE contro i procedimenti giudiziari esteri strumentali alle sanzioni. In particolare:

  • l’articolo 11 bis riconosce il diritto al risarcimento dei danni, anche indiretti e comprensivi delle spese legali, subiti per azioni promosse in paesi terzi in relazione a contratti o operazioni incise dalle misure restrittive;
  • l’articolo 11 ter estende la tutela ai casi di decisioni estere connesse all’espropriazione/gestione temporanea russa;
  • l’articolo 11 quater bis consente al giudice di uno Stato membro di ordinare alla controparte di cessare o non avviare il procedimento in Russia, con sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza;
  • l’articolo 11 quinquies introduce una competenza residuale eccezionale quando nessun giudice UE sia competente e vi sia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

Ricerca, innovazione e finanziamenti dalla Russia

L’articolo 5 unvicies vieta la ricezione di finanziamenti, donazioni o altri sostegni economici dalla Russia e dai suoi mandatari da parte di un’ampia platea di soggetti attivi nella ricerca e innovazione, comprese università, enti di ricerca, ONG, organismi pubblici e imprese di ogni dimensione, nonché le persone fisiche a essi associate. La ratio, secondo i considerando, è prevenire trasferimenti di conoscenze, accesso a infrastrutture e attività di formazione che possano sostenere propaganda, disinformazione o rafforzamento tecnologico russo.

Diamanti e tracciabilità

L’articolo 3 septdecies rafforza gli obblighi di prova dell’origine dei diamanti importati nell’Unione. Dal 1° marzo 2025, per alcuni prodotti, sono richiesti certificati di tracciabilità; per i prodotti del codice NC 7102 39 00, l’obbligo di dichiarazione di dovuta diligenza che attesti che i diamanti non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia si applica dal 24 aprile 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e dei riferimenti tecnici

Sono introdotte o modificate definizioni rilevanti, tra cui "servizi dei terminali GNL" e "servizio di sicurezza gestito" (articolo 1). È inoltre aggiornata la definizione di servizi turistici e di viaggio. Queste modifiche servono a estendere in modo coerente i divieti settoriali previsti dal regolamento.

Estensione dei divieti su beni, software e tecnologie

Sono rafforzati i divieti relativi a software e servizi connessi (articolo 3), con estensione a licenze, diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e assistenza tecnica/finanziaria. L’articolo 3 duodecies amplia il novero dei beni vietati all’esportazione verso la Russia e include nuovi codici NC, con ulteriori eccezioni ed autorizzazioni. Sono previste deroghe per usi umanitari, medici, civili e per specifiche esigenze industriali, nonché termini transitori fino al 25 luglio 2026 o al 25 gennaio 2027 per taluni contratti.

Restrizioni su importazioni da Russia e contingenti

L’articolo 3 decies amplia i beni soggetti a divieto di importazione, con nuovi codici NC e regole transitorie. È introdotto un contingente annuo di 688.000 tonnellate metriche per beni del codice NC 2814 importabili nell’Unione, applicabile dal 24 aprile 2026. Sono inoltre aggiornati gli allegati sui beni interessati e sui periodi di esecuzione dei contratti preesistenti.

Misure sui combustibili, petrolio greggio e prodotti petroliferi

L’articolo 3 quindecies modifica il meccanismo del tetto al prezzo del petrolio e introduce l’applicazione differita al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono aggiornati gli allegati sui paesi partner e sui beni/porti rilevanti. Il regolamento interviene anche sul divieto di servizi marittimi e sulle condizioni di deroga collegate al meccanismo internazionale del price cap.

Divieto di servizi terminalistici GNL

È introdotto l’articolo 3 novodecies ter, che vieta dal 1° gennaio 2027 la prestazione di servizi dei terminali GNL a persone ed entità russe o a soggetti UE posseduti o controllati per oltre il 50% da cittadini o entità russe. I contratti interessati cessano dopo tale data.

Trasporto marittimo, flotte ombra e navi cisterna

Sono rafforzate le restrizioni sulle navi cisterna e sulle operazioni di vendita/trasferimento verso paesi terzi, con obblighi di due diligence, notifiche alle autorità e clausole contrattuali di non rivendita in Russia (articolo 3 octodecies). È inoltre disciplinato il riciclaggio delle navi inserite in elenco (articolo 3 vicies) e introdotto un divieto per navi rompighiaccio e metaniere, con decorrenze differenziate (articolo 3 vicies bis).

Cripto-attività, valute digitali e servizi di pagamento

È vietato operare con determinate cripto-attività e valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato LIII, nonché sostenere il loro sviluppo (articolo 5 ter bis). Sono introdotti il divieto di operare con prestatori di servizi di cripto-attività stabiliti in Russia e con piattaforme russe di scambio/trasferimento di cripto-attività, applicabile dal 24 maggio 2026 (articolo 5 ter ter). L’articolo 5 bis quinquies estende inoltre i divieti agli intermediari che consentono operazioni internazionali elusorie mediante netting, compensazione, riconciliazione o regolamento.

Misure contro l’elusione e nuovi elenchi di soggetti

Vengono ampliate le misure contro l’elusione attraverso l’inserimento di nuovi soggetti negli allegati LIV, LV e LVI e l’estensione dei divieti a soggetti di paesi terzi che facilitano esportazioni vietate o operazioni internazionali elusorie. Sono inclusi nuovi enti creditizi/finanziari, prestatori di servizi di pagamento, soggetti specchio o subentranti e entità che sfruttano diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali senza consenso.

Tutela degli operatori UE in sede giudiziaria

Sono rafforzate le azioni risarcitorie e inibitorie davanti ai giudici degli Stati membri in caso di procedimenti avviati in Russia o in paesi terzi per aggirare le misure restrittive (articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater bis e 11 quinquies). È previsto il diritto al risarcimento dei danni, anche per spese legali, e la possibilità per i giudici UE di ordinare la cessazione del procedimento estero e comminare sanzioni pecuniarie dissuasive.

Misure su ricerca, innovazione e finanziamenti

È vietato accettare finanziamenti, donazioni o altri sostegni economici dalla Russia a favore di una vasta platea di soggetti attivi in ricerca e innovazione, comprese università, enti pubblici e privati di ricerca, ONG e imprese di ogni dimensione (articolo 5 unvicies). È inoltre prevista un’esenzione limitata per servizi necessari al funzionamento di rappresentanze diplomatiche o consolari russe e per alcune attività culturali e consulari.

Elenco dei soggetti, beni, paesi e porti interessati

Numerosi allegati sono modificati o sostituiti: nuovi soggetti sono aggiunti agli allegati IV, XIV, XLIV, XLV, LIV, LV e LVI; nuovi beni/tecnologie sono inseriti negli allegati XXI, XXIII, XXIII nonies, XXXIII, XXXVII e LIII; il Liechtenstein è aggiunto tra i paesi partner; sono elencati nuovi porti e terminali, inclusi Murmansk, Tuapse e il terminale petrolifero di Karimun. Sono inoltre aggiunte nuove navi nell’allegato XLII e aggiornati gli allegati relativi a beni chimici, metallurgici, lubrificanti e diamanti.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaleservizi finanziaritrasporti marittimi

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