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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/511

Regolamento (UE) 2026/511 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti di azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Introduce un nuovo criterio di inserimento in elenco per talune navi e rafforza la disciplina delle deroghe, in particolare per arbitrati, servizi culturali e talune infrastrutture di trasporto. Estende inoltre la protezione degli operatori dell’Unione contro azioni avviate in paesi terzi in relazione a contratti o transazioni influenzati dalle misure restrittive.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina, ampliando criteri di inserimento in elenco, deroghe al congelamento dei beni e tutele contro azioni giudiziarie o arbitrali in paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive del regolamento (UE) n. 269/2014, agli operatori dell’Unione che vi si conformano e, per alcune disposizioni, a soggetti stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia e dai paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014. Incide inoltre su fondi e risorse economiche congelati, su pagamenti e autorizzazioni concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, e su contratti, transazioni, procedimenti arbitrali e azioni giudiziarie o amministrative connessi a misure restrittive. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione attuativo della decisione 2014/145/PESC, a seguito della decisione (PESC) 2026/504 adottata il 23 aprile 2026. L’obiettivo è rafforzare e precisare le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, assicurandone l’applicazione uniforme negli Stati membri.

Ambito e finalità della modifica

La modifica opera sul regolamento (UE) n. 269/2014 e incide su criteri di designazione, deroghe al congelamento dei beni, autorizzazioni delle autorità competenti e tutela degli operatori dell’Unione contro iniziative giudiziarie o arbitrali in paesi terzi. Il regolamento è immediatamente efficace dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Nuovo criterio di inserimento in elenco per le navi

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), viene sostituito per ampliare il perimetro soggettivo della designazione. Rientrano nel criterio le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o esercitano navi che trasportano petrolio greggio, prodotti petroliferi o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia, qualora adottino pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’Organizzazione marittima internazionale, oppure forniscano comunque sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.

Nuove deroghe per attività culturali e programmi di sostegno

All’articolo 4, paragrafo 1, sono inserite due nuove ipotesi di deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. Le deroghe riguardano:

  • i fondi o le risorse economiche necessari per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia;
  • i fondi o le risorse economiche necessari per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

Deroga per procedimenti arbitrali

Viene introdotto l’articolo 5 quater, che disciplina una specifica autorizzazione allo svincolo di fondi o risorse economiche congelati in presenza di una decisione arbitrale emessa dopo l’inserimento in elenco del soggetto interessato, purché il procedimento arbitrale sia stato avviato dalla persona, entità od organismo designato. L’autorizzazione è limitata alle spese del procedimento arbitrale e può coprire, se del caso:

  • onorari e spese del collegio arbitrale;
  • spese amministrative dell’istituzione arbitrale;
  • ragionevoli spese legali e altre spese procedurali della controparte, se riconosciute dal collegio arbitrale. Non è invece consentito, fintantoché vigono le sanzioni, l’uso di tali fondi per capitale, risarcimento del danno, interessi o altre pretese sostanziali.

Autorizzazioni specifiche per il trasporto metropolitano

L’articolo 6 bis, paragrafo 1 bis, è sostituito per consentire alle autorità competenti di autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, pagamenti all’entità elencata alla voce 265 dell’allegato I per beni e servizi fornibili solo da tale entità e necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione di:

  • vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018;
  • vetture delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia consegnate da Metrowagonmash prima del 2017.

Estensione di una deroga collegata alla riduzione della dipendenza dal petrolio russo

L’articolo 6 ter è modificato in due punti. In primo luogo, il paragrafo 5 sexies viene esteso all’entità della voce 726 dell’allegato I. In secondo luogo, è inserito il paragrafo 5 duodecies, che consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi congelati appartenenti all’entità della voce 639, o la messa a disposizione di risorse economiche, quando ciò sia strettamente necessario per favorire una riduzione sensibile dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse. La misura è subordinata al completamento dello svincolo o della messa a disposizione prima del 24 ottobre 2026.

Estensione del divieto di soddisfare azioni promosse in paesi terzi

All’articolo 11, paragrafo 1, viene aggiunta la lettera c), che amplia il divieto di soddisfare determinate azioni. Il divieto si estende ora anche alle azioni promosse da persone fisiche di paesi terzi o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in paesi terzi, diversi dai paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, qualora tali soggetti abbiano messo a disposizione fondi o risorse economiche la cui disponibilità è vietata dal regolamento a persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b).

Risarcimento dei danni per azioni e misure esecutive in paesi terzi

L’articolo 11 bis è interamente sostituito e rafforza la tutela degli operatori dell’Unione. Le persone di cui all’articolo 17, lettera c) o d), possono chiedere il risarcimento, dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, per danni diretti o indiretti, comprese le spese legali, subiti a causa di:

  • azioni proposte davanti a un giudice di un paese terzo da soggetti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), relative a contratti o operazioni influenzati, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive;
  • provvedimenti giudiziari o amministrativi emessi in un paese terzo diverso dalla Russia per dare esecuzione a una decisione favorevole ottenuta in tali azioni. Il diritto al risarcimento è subordinato alla mancanza di un accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente e può essere azionato nei confronti del soggetto che ha promosso o cooperato all’esecuzione, o del soggetto che ne ha la proprietà o il controllo, con esclusione di avvocati e magistrati e con specifiche esclusioni per taluni soggetti già indicati nella norma.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del criterio di inserimento in elenco relativo alle navi

All’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), il criterio viene sostituito per includere le persone, entità e organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio, prodotti petroliferi o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’IMO, oppure che forniscono sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.

Nuove deroghe per attività culturali e di sostegno a minoranze

All’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte due nuove deroghe: una per i fondi o le risorse economiche necessari per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia; l’altra per quelli necessari ai programmi di responsabilità storica degli Stati membri o al sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

Deroga per il pagamento delle spese arbitrali

È inserito l’articolo 5 quater, che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando oggetto di una decisione arbitrale emessa dopo l’inserimento in elenco, se il procedimento arbitrale è stato avviato dalla persona o entità listata e la decisione riguarda esclusivamente le spese del procedimento. La deroga copre onorari e spese del collegio arbitrale, spese amministrative dell’istituzione arbitrale e ragionevoli spese legali e procedurali della controparte; non copre capitale, danni, interessi o altre pretese sostanziali finché vigono le sanzioni.

Autorizzazioni per servizi necessari a specifiche linee metropolitane

All’articolo 6 bis, paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare pagamenti all’entità listata alla voce 265 per beni e servizi necessari all’esercizio, manutenzione o riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018 e delle vetture delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia consegnate prima del 2017.

Estensione di una deroga per la riduzione della dipendenza dal petrolio greggio russo

All’articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies, l’ambito soggettivo viene esteso all’entità della voce 726 dell’allegato I. Inoltre è inserito il paragrafo 5 duodecies, che consente lo svincolo di fondi congelati dell’entità della voce 639 o la messa a sua disposizione di risorse economiche, se strettamente necessario per favorire una riduzione sensibile dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse, purché lo svincolo o la messa a disposizione siano completati prima del 24 ottobre 2026.

Estensione del divieto di soddisfare determinate azioni di soggetti terzi

All’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c), che vieta la soddisfazione di azioni proposte da persone fisiche di paesi terzi o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in paesi terzi, diversi dai paesi partner dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, quando tali soggetti hanno messo a disposizione di persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata dal regolamento.

Nuovo diritto al risarcimento per danni derivanti da azioni in paesi terzi

L’articolo 11 bis è sostituito per attribuire alle persone di cui all’articolo 17, lettera c) o d), il diritto di ottenere dinanzi al giudice competente di uno Stato membro il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, comprese le spese legali, subiti a seguito di azioni promosse in un paese terzo da persone o entità di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), in relazione a contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive. Il diritto si estende anche ai danni causati da provvedimenti giudiziari o amministrativi resi in un paese terzo diverso dalla Russia per l’esecuzione di una decisione di accoglimento, quando non vi sia accesso effettivo a mezzi di ricorso nel paese interessato, e il risarcimento può essere chiesto ai soggetti che promuovono o cooperano all’esecuzione, nonché ai loro controllanti, con esclusioni specifiche per avvocati, magistrati e per taluni soggetti già colpiti da sentenza favorevole in favore della controparte.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecontenzioso internazionale

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