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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente del sistema scolastico pubblico, dopo avere ottenuto in primo grado l'accoglimento delle domande di equiparazione stipendiale e di indennità per ferie non fruite, ma non della domanda di ricostruzione integrale della carriera in relazione all'anzianità maturata durante il precariato, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto di tale ultima domanda. Il ricorrente ha dedotto, con un solo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 d.lgs. 368/2001, sostenendo che la disciplina interna sulla ricostruzione della carriera dei docenti a tempo determinato poi stabilizzati fosse incompatibile con il principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti ab origine a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE. In particolare, il giudice del rinvio dovrà confrontare il trattamento riservato al docente già a termine poi immesso in ruolo con quello del docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti e senza applicare la regola interna dell'equivalenza quando essa conduca a un'anzianità inferiore a quella del comparabile assunto stabile.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del procedimento

  • art. 118, co. 2, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio integrale alla motivazione di precedente conforme

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili

  • art. 6 d.lgs. 368/2001

    richiamato come norma interna denunciata per violazione e falsa applicazione

  • art. 485 d.lgs. 297/1994

    deve essere disapplicato quando il riconoscimento dell'anzianità secondo i criteri ivi previsti risulti inferiore rispetto a quella del docente comparabile assunto a tempo indeterminato

  • art. 489 d.lgs. 297/1994

    non può essere valorizzato dal giudice del merito se conduce, insieme all'art. 485, a un trattamento peggiorativo incompatibile con la clausola 4

  • art. 11, comma 14, l. 124/1999

    norma integrativa del criterio interno di computo dell'anzianità, da non applicare se incompatibile con il diritto UE

  • Direttiva 1999/70/CE

    fonte sovranazionale cui si conforma il principio di parità di trattamento dei lavoratori a termine

  • d.lgs. 297/1994

    testo unico della scuola, le cui disposizioni sulla ricostruzione della carriera sono oggetto di disapplicazione parziale per contrasto con il diritto UE

Massime di principio

  • In materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo, la disciplina interna deve essere disapplicata quando, applicando i criteri legali di computo dell'anzianità, il trattamento risulti deteriore rispetto a quello spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
  • Per verificare la sussistenza di una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, il giudice deve confrontare il docente stabilizzato con il docente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza considerare in modo penalizzante le interruzioni tra un rapporto e l'altro.
  • Se la disciplina nazionale sulla ricostruzione della carriera produce un'anzianità inferiore a quella del lavoratore comparabile stabile, il giudice deve disapplicare le norme interne incompatibili e riconoscere l'anzianità secondo i medesimi criteri validi per il dipendente assunto a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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