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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10598/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena perché il ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo imposto dal giudice della cognizione: il risarcimento del danno alla vittima entro sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente ha dedotto impossibilità di pagamento per gravi condizioni economiche e ha inoltre sostenuto che il risarcimento si era comunque concretamente realizzato tramite esecuzione forzata civile promossa dalla parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale. Ha ritenuto che l'inesigibilità dell'obbligo possa essere valutata dal giudice dell'esecuzione, ma che nel caso di specie l'esecuzione forzata andata a buon fine dimostra che l'obbligo non era inesigibile. Inoltre ha affermato che il pagamento ottenuto tramite espropriazione coattiva non equivale all'adempimento volontario richiesto per il mantenimento del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata ad obblighi il cui mancato adempimento giustifica la revoca; l'inesigibilità dell'obbligo è un elemento che il giudice dell'esecuzione può esaminare, ma l'adempimento deve essere volontario per mantenere il beneficio

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze processuali della decisione (condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende), applicata dalla Corte nella determinazione delle sanzioni economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale può essere disposta se il condannato non adempie agli obblighi imposti dal giudice della cognizione entro il termine previsto.
  • L'inesigibilità dell'obbligo (impossibilità oggettiva di adempiere) è rilevante e può essere valutata dal giudice dell'esecuzione, ma grava sul condannato l'onere di provarla.
  • Il successo di un'esecuzione forzata civile costituisce indizio contrario all'inesigibilità: se il credito è stato soddisfatto mediante espropriazione o trattenuta sullo stipendio, significa che l'obbligo era esigibile.
  • Il risarcimento ottenuto tramite procedura coattiva non sostituisce l'adempimento volontario richiesto dal giudice per mantenere la sospensione; la finalità della condizione è verificare la meritevolezza del comportamento volontario del condannato.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve documentare tempestivamente l'effettiva impossibilità di adempiere (assenza di redditi, beni indisponibili, situazione familiare), e puntare eventualmente a far valutare la questione dalle Sezioni Unite se vi è contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza della inesigibilità.

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