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Ordinanza

Ordinanza n. 2586/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari: a) del provvedimento in data 28 agosto 2025 prot. 1938752 della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; b) della preordinata scheda di valutazione redatta in data 27 agosto 2025, in esito dell’accertamento medico-legale; c) di ogni altro atto preordinato, connesso comunque lesivo, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202512039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, con relativa scheda di valutazione medico-legale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza, che lo ha dichiarato non idoneo al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la scheda di valutazione redatta all'esito dell'accertamento medico-legale e gli atti connessi. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidata alla Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare, per accertare se il ricorrente fosse affetto da condizioni patologiche rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, tabella 1, punto 7, del d.m. n. 198/2003 e, in definitiva, se fosse idoneo al concorso. Il verificatore ha chiesto una proroga di trenta giorni, rappresentando la necessità di ulteriori accertamenti specialistici neurologici.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore e ha concesso una proroga di trenta giorni per l'esecuzione della verificazione, mantenendo ferme le altre prescrizioni dell'ordinanza istruttoria precedentemente adottata. La proroga è stata disposta perché il ricorrente deve effettuare ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista neurologo. Il giudizio non è stato definito nel merito e la questione relativa alla legittimità della non idoneità e all'idoneità psico-fisica del candidato resta da accertare. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il TAR utilizza la verificazione quale strumento istruttorio per accertare le condizioni psico-fisiche del candidato e la loro rilevanza ai fini dell'idoneità concorsuale.

  • art. 3, comma 2, tabella 1, punto 7, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    La disposizione è indicata come parametro normativo per verificare se le condizioni psico-fisiche del candidato determinino la non idoneità al concorso per agenti della Polizia di Stato.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della verificazione disposta e della relativa proroga.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni processuali applicate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la verificazione disposta dal giudice amministrativo richiede ulteriori accertamenti specialistici necessari alla risposta ai quesiti tecnici, il giudice può concedere al verificatore una proroga del termine, mantenendo ferme le prescrizioni dell'ordinanza istruttoria originaria.
  • La verificazione concernente l'idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale può essere affidata a un organo sanitario pubblico terzo rispetto all'amministrazione che ha adottato il giudizio di non idoneità, al fine di accertare tecnicamente la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina concorsuale.
  • Quando il giudizio non è ancora definito e l'accertamento tecnico disposto è in corso, il giudice deve rinviare la trattazione della causa senza anticipare la decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato.
  • La diffusione di un provvedimento giudiziario contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari delle persone interessate, nei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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