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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10091/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 231.540,70, vantato a titolo di canoni per un preteso contratto di affitto d’azienda del 8.7.2010. Il giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo il contratto e la documentazione prodotta non opponibili al fallimento per mancanza di data certa. L’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari, che ha condiviso tale impostazione: la pec del 21.1.2013 e la nota del 15.10.2012 non sarebbero bastate a provare la data certa del contratto; le fatture erano documenti formati unilateralmente; i pagamenti effettuati dalla fallita non dimostravano che la fonte fosse proprio il contratto invocato; le prove testimoniali articolate non erano state ritenute decisive; la domanda subordinata di indennità per illegittima occupazione dell’azienda è stata considerata nuova e quindi inammissibile, perché non proposta nella fase di verifica del passivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme sulla prova documentale e sulla data certa (art. 2704 c.c., norme su PEC e deposito telematico), violazione del principio di non contestazione e del contraddittorio, erronea valutazione delle fatture e dei pagamenti, illegittimo diniego della prova testimoniale e omessa considerazione della domanda di indennità di occupazione, sostenendo che si trattasse di mera emendatio e non di domanda nuova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese. Pur rilevando che la motivazione del Tribunale andava corretta in diritto su alcuni passaggi, la Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la PEC dimostra invio e ricezione del messaggio, ma non la veridicità o il contenuto del file allegato; la mera menzione di un contratto in un atto munito di data certa non estende automaticamente tale certezza al contratto richiamato; il principio di non contestazione non si applica alla valutazione della prova documentale e il tema della data certa era comunque già nel thema decidendum; le prove testimoniali non erano decisive perché non idonee a ricostruire in modo completo e univoco il titolo negoziale dedotto; la domanda di indennità di occupazione era nuova rispetto a quelle prospettate nella fase di verifica dello stato passivo e, nel rito dell’opposizione ex art. 98 l.fall., non è consentita la proposizione di domande nuove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    L’opposizione allo stato passivo è un giudizio impugnatorio e non consente la proposizione di domande nuove rispetto alla fase di verifica del passivo.

  • art. 99 l.fall.

    Il procedimento di opposizione allo stato passivo è disciplinato in modo autonomo e coordinato con l’art. 101 l.fall., con limiti alla modificazione della domanda.

  • art. 101 l.fall.

    La domanda deve essere già proposta nella fase di accertamento del passivo; non è sufficiente introdurla per la prima volta in opposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non riguarda la valutazione dei documenti prodotti in giudizio né la loro idoneità probatoria, rimessa al giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze probatorie spetta al giudice di merito, nei limiti dei criteri legali.

  • art. 2697 c.c.

    Resta a carico della parte che invoca il credito l’onere di provarne l’esistenza e l’opponibilità alla procedura.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa non può essere desunta dalla sola menzione del contratto in altro atto; occorre che l’atto o il documento sia individuato con certezza nella sua esistenza e completezza.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo alla luce della insufficienza probatoria dei documenti e dei fatti allegati.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale è ammissibile solo se i capitoli sono specifici e decisivi rispetto al thema decidendum.

  • art. 48 CAD

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della posta elettronica certificata.

  • art. 16-bis D.L. n. 179/2012

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la facoltà di deposito telematico; la Corte precisa però che ciò non prova il contenuto del file allegato alla PEC.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è esclusa perché la questione della data certa apparteneva già al thema decidendum e la domanda subordinata era nuova solo in opposizione.

  • art. 183, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel rito concorsuale di opposizione allo stato passivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio quando la questione era già emersa nella fase di verifica del passivo e quindi era nel dibattito tra le parti.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato nel motivo sul contenuto della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 94 l.fall.

    Richiamato nel motivo sul contenuto della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di modificare la domanda, ma la Corte esclude l’analogia con l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correzione della motivazione del giudice di merito in diritto, pur mantenendo fermo l’esito di inammissibilità.

Massime di principio

  • La posta elettronica certificata prova l’invio e la ricezione del messaggio, ma non attribuisce di per sé data certa né prova del contenuto del file allegato; per la prova del contenuto occorrono ulteriori elementi idonei a garantire provenienza e integrità del documento.
  • La mera menzione di un contratto in un atto munito di data certa non estende automaticamente la data certa al contratto richiamato: la certezza deve riguardare l’atto nella sua esistenza e completezza, non il solo riferimento testuale ad esso contenuto.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non è consentita la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase di verifica del passivo, perché il rito ha natura impugnatoria e non si applicano i criteri di emendatio/mutatio propri del processo di cognizione ordinario.
  • Il principio di non contestazione non incide sulla valutazione giuridica e probatoria dei documenti prodotti, che resta riservata al giudice; inoltre, nei giudizi sul passivo fallimentare, l’accertamento del credito deve essere compiuto dal giudice sulla base delle prove ritualmente acquisite.
  • La prova testimoniale può supplire all’assenza di data certa del documento solo se i capitoli articolati siano specifici, completi e decisivi per ricostruire il titolo negoziale e la volontà delle parti; altrimenti la prova è inidonea.
  • La prova dell’esecuzione di un rapporto e dei relativi pagamenti non basta, da sola, a dimostrare che la fonte giuridica del rapporto sia proprio il contratto dedotto in giudizio, quando siano astrattamente possibili altri titoli o rapporti tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpostazione del giudizio di opposizioneProveMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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