Sentenza n. 245/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale DD/2025/07205 del 9.10.2025 assunta dal Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia del Comune di Firenze avente ad oggetto “Linea tramviaria 4.2 tratta Le Piagge-Campi Bisenzio. Affidamento del servizio di “Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e del Professionista preposto per il materiale rotabile” (CIG. B500AB268F) al RTI costituendo RINA CONSULTING SPA (mandataria) – ARTELIA ITALIA SPA (mandante) – TECNOSISTEM SPA (mandante) - ARTELIA SAS (mandante)”, resa nota mediante pubblicazione nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e tramite comunicazione PEC in data 14.10.2025; - dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 13.2.2025, 4.3.2025, 17.3.2025, 21.3.2025, 7.4.2025, dei verbali delle sedute di gara del 14.4.2025 e 15.4.2025, di ogni atto e provvedimento relativo all’ammissione alla gara dell’RTI con mandataria RINA Consulting S.p.A. e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, successivo, conseguente, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, il Bando ed il Disciplinare di Gara, nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il suddetto RTI (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A); e per la conseguente condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell’affidamento dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e professionista preposto per il materiale rotabile relativi alla linea tramviaria 4.2 Le Piagge-Campi Bisenzio, nonché gli atti di gara presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate nella procedura aperta indetta dal Comune di Firenze per servizi di ingegneria connessi alla realizzazione di una linea tramviaria finanziata anche con fondi PNRR, hanno dedotto quattro motivi. Con il primo hanno contestato la comprova di uno dei servizi di punta dichiarati dal RTI aggiudicatario, relativo alla metropolitana leggera di Tel Aviv, sostenendo che il certificato prodotto non fosse idoneo secondo il disciplinare e che non fosse dimostrata la riconducibilità del servizio a una professione regolamentata. Con il secondo hanno contestato l’utilizzabilità di un altro servizio di punta, relativo a un raccordo autostradale, perché svolto da RINA in raggruppamento con altri operatori e non integralmente dal RTI partecipante alla gara. Con il terzo hanno contestato la documentazione prodotta dalla mandante Artelia S.a.s. per i servizi analoghi, ritenendola inidonea e priva dell’indicazione della quota di partecipazione al servizio svolto in raggruppamento. Con il quarto motivo hanno censurato, per manifesta illogicità ed erroneità, i punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche con riferimento ai subcriteri relativi all’esperienza in infrastrutture lineari di trasporto, agli interventi ambientali e alle opere di tipologia analoga. È stata inoltre eccepita dalla controinteressata la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione di una nota comunale successiva all’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e tutte le domande di annullamento, inefficacia del contratto e risarcimento. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità: la nota comunale del 24 novembre 2025, diretta a richiedere documentazione integrativa e a lasciare fermo il precedente giudizio sul possesso dei requisiti, è stata qualificata come atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività; inoltre, la mera pendenza di una verifica amministrativa non sostituisce né supera il provvedimento impugnato. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il certificato relativo al progetto di Tel Aviv descriveva attività direttamente riconducibili a progettazione, supervisione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nonché opere analoghe a quelle oggetto di gara. Il servizio poteva quindi essere comprovato mediante certificazione della committente, senza applicare la diversa disciplina prevista per la consulenza meramente accessoria. Il TAR ha comunque rilevato che, anche qualificando il servizio come consulenziale, la successiva produzione del contratto e delle fatture dimostrava il possesso del requisito e la riconducibilità delle prestazioni a professionalità regolamentate. Il giudice ha ammesso l’utilizzazione della documentazione integrativa prodotta dopo l’aggiudicazione, ritenendo applicabile il soccorso istruttorio processuale, salvo il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; la richiesta comunale è stata considerata legittima anche quale verifica o convalida procedimentale successiva. Il secondo motivo è stato respinto interpretando congiuntamente i paragrafi 6.3 e 6.4 del disciplinare: il singolo servizio di punta non può essere frazionato, ma può essere stato eseguito da un componente del raggruppamento anche nell’ambito di un precedente raggruppamento, purché il concorrente abbia maturato integralmente il requisito richiesto. Il terzo motivo è stato respinto perché le integrazioni documentali, comprese la traduzione giurata del contratto e gli estratti conto dei pagamenti, hanno sanato le carenze documentali; non era necessario indicare l’esatta quota di partecipazione, essendo sufficiente dimostrare l’apporto di una quota-parte, anche minima, del requisito. Il quarto motivo è stato respinto perché le ricorrenti avevano isolato singoli elementi dei subcriteri, senza considerare la valutazione complessiva basata anche su affinità, comparabilità, rilevanza economica, dimensioni, epoca dei servizi, procedure ambientali e caratteristiche tecniche. Non sono emersi travisamento, erroneità manifesta o irragionevolezza nelle valutazioni della commissione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori per ciascuna; spese compensate nei rapporti con il Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Ha consentito la definizione nel merito della controversia in materia di contratti pubblici con sentenza semplificata.
art. 122 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro nell’esecuzione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Individua il limite al soccorso istruttorio processuale, impedendo al giudice di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 101 d.lgs. 36/2023
è sempre possibile integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del D.G.U.E. e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, ad eccezione della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica
La disposizione è stata valorizzata come fondamento del rafforzamento del soccorso istruttorio, anche in funzione sanante, secondo una logica sostanzialistica e antiformalistica; il giudice ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio processuale quando quello procedimentale non sia stato attivato.
Allegato I.13 d.lgs. 36/2023
Richiamato per ricondurre le attività di supporto al RUP, supervisione, coordinamento, verifica della progettazione, monitoraggio e collaudo ai servizi di ingegneria e architettura.
Allegato I.2 d.lgs. 36/2023
Richiamato per i requisiti e i compiti del RUP e dei soggetti di supporto tecnico-professionale.
Allegato II.14 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalle ricorrenti con riguardo ai requisiti formali del certificato, ma il relativo profilo è stato dichiarato tardivamente dedotto e non è stato esaminato nel merito.
direttiva 2005/36/CE, art. 3
Richiamata dal disciplinare per identificare le attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata soggetta a qualificazione professionale.
d.m. 17 giugno 2016
Richiamato per individuare attività propedeutiche alla progettazione, verifiche, collaudi e monitoraggi riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito in l. 108/2022
Ha imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento finanziato.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo, e non richiede autonoma impugnazione, quando si limita a mantenere fermo il precedente provvedimento senza una nuova istruttoria e una nuova valutazione degli interessi; la semplice apertura o pendenza di una verifica amministrativa non rende improcedibile l’impugnazione dell’atto originario.
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio processuale consente di utilizzare documenti integrativi prodotti dopo l’aggiudicazione per dimostrare un requisito di partecipazione già posseduto e documentato in modo incompleto, purché non si integri l’offerta tecnica o economica e sia rispettato il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
- Quando la lex specialis consente di dimostrare i servizi di punta mediante servizi svolti in raggruppamento, il singolo servizio non può essere frazionato tra più componenti, ma può essere imputato a un componente che lo abbia eseguito integralmente, anche nell’ambito di un precedente raggruppamento; rileva la prestazione effettivamente resa e non la forma soggettiva di partecipazione alla gara originaria.
- La valutazione dell’offerta tecnica non può essere censurata isolando un solo parametro tra quelli previsti dalla lex specialis: il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione richiede la dimostrazione di un errore manifesto, travisamento o irragionevolezza nella valutazione complessiva dei criteri e subcriteri.
- In presenza di una clausola della lex specialis ambigua, deve essere preferita, ove compatibile con il testo e con la struttura della disciplina di gara, l’interpretazione che favorisce la partecipazione e non quella che introduce ostacoli non proporzionati all’accesso alla procedura.
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