Sentenza n. 3534/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto prot. n. 275 adottato il 11.07.2023 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato in data 25.7.2025 con il quale è stato disposto il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; - di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna penale per i reati indicati nel provvedimento. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 4, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha contestato che l’amministrazione avesse fondato il diniego su elementi diversi da quelli indicati nel preavviso, omesso la valutazione della sua situazione familiare e non considerato la presenza in Italia del figlio minore convivente, inserito nel sistema scolastico. Ha inoltre sostenuto che, in presenza di legami familiari rilevanti, la condanna penale non producesse un automatismo ostativo, imponendo una valutazione discrezionale sulla pericolosità sociale attuale e concreta, sul bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e unità familiare e sull’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, come riformulato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare, sia familiare ricongiunto o abbia legami familiari rilevanti, la presenza di una condanna riconducibile alle cause ostative dell’art. 4 non determina automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso. L’amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale e comparativa, considerando l’interesse alla conservazione dell’unità familiare, i legami familiari e sociali con il Paese d’origine, la durata del soggiorno in Italia e l’attuale e concreta pericolosità sociale dello straniero, ponderandoli con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento alla situazione personale e familiare della ricorrente, né una motivazione sulla sua pericolosità sociale attuale e concreta o sulla prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento rispetto alla tutela del nucleo familiare. È stata quindi ravvisata l’omissione della necessaria motivazione rinforzata. L’annullamento è disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
Le cause ostative collegate a specifiche condanne penali non determinano automaticamente il diniego del permesso quando ricorrono legami familiari rilevanti soggetti alla valutazione prevista dall’art. 5, comma 5.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione discrezionale e comparativa della situazione familiare e personale dello straniero, dei suoi legami con il Paese d’origine, della durata del soggiorno in Italia e della sua pericolosità sociale attuale e concreta.
art. 9 d.lgs. 286/1998
È richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza che il giudice ne svolga una specifica autonoma applicazione.
art. 8 CEDU
È richiamato quale parametro di tutela della vita familiare, rilevante nella valutazione della situazione familiare dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno abbia legami familiari rilevanti, la presenza di una condanna riconducibile alle cause ostative previste dall’art. 4 d.lgs. 286/1998 non consente un diniego automatico.
- In presenza di legami familiari rilevanti, l’amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale e comparativa tra l’interesse dello straniero e della famiglia alla conservazione dell’unità familiare e l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- La valutazione amministrativa deve considerare l’attuale e concreta pericolosità sociale dello straniero, i legami familiari e sociali con il Paese d’origine, la durata del soggiorno in Italia e ogni elemento rilevante della situazione personale e familiare.
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato su una causa ostativa penale deve contenere una motivazione rinforzata quando siano presenti legami familiari rilevanti; è illegittimo se omette di esaminare la situazione familiare, la pericolosità sociale attuale e concreta e la prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento.
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