Ordinanza n. 1406/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 23 DICEMBRE 2025 n. 0104673 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Laura ANGELI, nata il 28/04/1967 a Codigoro (FE), ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania in data 30/05/2025 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 26434 del 17/06/2024 è rigettata.”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Albania quale titolo abilitante all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", rilasciato da un istituto universitario albanese e conseguito nel 2025, ritenendolo non valido in Italia ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che la censura cautelare si confrontava con la motivazione del diniego e con la valutazione della qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso, allo stato, profili di fondatezza del gravame e ha respinto la domanda cautelare, senza definire nel merito il giudizio di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione delle divergenze giurisprudenziali esistenti sulla materia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo valuta la fondatezza delle censure secondo un esame sommario e può respingere la domanda quando il provvedimento impugnato appaia adeguatamente motivato già con riferimento alla carente qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
- La motivazione amministrativa che individua nella carente qualità della qualifica estera il fondamento del diniego di riconoscimento può essere ritenuta sufficiente, in fase cautelare, quando consenta di comprendere la ragione per cui il titolo non è considerato valido ai fini dell'abilitazione professionale richiesta.
- La sussistenza di divergenze giurisprudenziali sulla materia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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