Cassazione Civile, Sentenza n. 13386/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato un’istanza per ottenere il rimborso di 52 euro, sostenendo di averli versati per mero errore materiale nella compilazione del modello F24 e che l’importo non fosse dovuto. Impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso perché le ragioni della richiesta erano state illustrate soltanto in una memoria successiva. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia confermava l’inammissibilità, aggiungendo che la mancata presentazione del modello 770 era circostanza ambigua e non probante. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi. Con il primo, deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per omessa notificazione, da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale, dell’avviso di trattazione in pubblica udienza. I restanti motivi riguardavano il merito della controversia e la regolazione delle spese; il loro contenuto specifico non è riportato nel testo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti i restanti. Ha rilevato che nei fascicoli dei giudizi di merito non risultava alcuna comunicazione o avviso della data dell’udienza pubblica tenutasi davanti alla Commissione tributaria regionale, alla quale l’appellante era rimasto assente. Richiamando la funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio propria della comunicazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento. Ha cassato la decisione e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, sezione di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 D.Lgs. 546/1992
“nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 (applicabile al giudizio di appello ai sensi del richiamo di cui allo stesso D.Lgs., art. 61) adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria”.
La comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione.
art. 61 D.Lgs. 546/1992
“nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 (applicabile al giudizio di appello ai sensi del richiamo di cui allo stesso D.Lgs., art. 61) adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria”.
Il richiamo dell’art. 61 rende applicabile al giudizio di appello la disciplina dell’art. 31 sulla comunicazione dell’avviso di udienza; la sua omissione comporta la nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per la mancata notificazione, ad opera della Segreteria della C.T.R., dell’avviso di trattazione in pubblica udienza.
La disposizione è indicata quale fondamento processuale del motivo di ricorso per cassazione con cui è stata denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per omessa comunicazione dell’udienza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, assolve una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione.
- La disciplina dell’avviso di udienza prevista per il giudizio tributario di primo grado si applica anche al giudizio di appello in forza del richiamo normativo, e la mancata comunicazione riscontrata negli atti comporta la nullità della sentenza e dell’intero procedimento.
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