Sentenza n. 69/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune dell’Aquila e firma del Dirigente Ing. Giuseppe Belligno, pervenuto in data 14.5.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di riqualificazione urbanistica dell'area, fondato sulla ritenuta applicabilità dell'art. 30 bis delle NTA del PRG
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune dell'Aquila ha respinto l'istanza di riqualificazione urbanistica presentata il 15 aprile 2025. I terreni erano stati originariamente assoggettati a vincoli pre-espropriativi, destinati a parcheggi, verde pubblico attrezzato e servizi pubblici, successivamente decaduti. Con una variante al PRG approvata con deliberazione consiliare n. 138/2015, tali aree erano state disciplinate come zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, secondo l'art. 30 bis delle NTA, che consentiva limitate possibilità edificatorie subordinatamente alla cessione gratuita del 65% della proprietà e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; per le aree inferiori a 1.500 mq era prevista la destinazione a zona di rispetto dell'abitato. La variante è stata dichiarata illegittima dalla decisione n. 675/2021 resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, passata in giudicato, nonché dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 433/2022. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità del diniego per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, proponendo il giudizio nelle forme dell'ottemperanza; in subordine ha chiesto l'annullamento del provvedimento per illegittimità dell'azione amministrativa, assumendo che l'illegittimità della variante imponesse la riqualificazione urbanistica dell'area e non la persistente applicazione dell'art. 30 bis. Il Comune ha resistito sostenendo che il ricorrente non era stato parte nei precedenti giudizi concernenti la variante e che, pertanto, la sua proprietà restava disciplinata dall'art. 30 bis.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse stato formalmente proposto nelle forme del giudizio di ottemperanza, ma che la domanda principale non riguardasse l'omessa o inesatta esecuzione di un giudicato formatosi in un giudizio nel quale il ricorrente fosse stato parte sostanziale. La pretesa mirava invece a ottenere un autonomo accertamento della legittimità dell'azione amministrativa, utilizzando come parametro il decisum della sentenza n. 433/2022. Il giudice ha quindi escluso la configurabilità, allo stato, di una domanda di ottemperanza e ha disposto la conversione del giudizio nel rito ordinario. Nel dispositivo la domanda di ottemperanza è dichiarata inammissibile, mentre la domanda annullatoria è rimessa al Presidente del TAR affinché, previa conversione del rito, fissi l'udienza pubblica di discussione. La controversia non è stata dunque definita nel merito quanto alla legittimità del diniego. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 30 bis delle NTA del PRG del Comune dell'Aquila
zona di cessione perequativa degli standard urbanistici
La disposizione prevedeva una disciplina perequativa delle aree già interessate da vincoli decaduti, con limitate possibilità edificatorie, cessione gratuita del 65% della proprietà e, per le aree inferiori a 1.500 mq non accorpate, destinazione a zona di rispetto dell'abitato.
art. 11 l. 241/1990
accordo ex art. 11 l. 241/1990
Richiamato quale strumento per formalizzare la cessione gratuita al Comune prevista dalla disciplina perequativa.
art. 21-septies l. 241/1990
violazione e/o elusione del giudicato
Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di nullità del diniego; il TAR ha ritenuto non configurabile, sulla base della domanda concretamente proposta, una mancata o inesatta esecuzione di un giudicato relativo a un giudizio nel quale il ricorrente fosse stato parte sostanziale.
art. 99 c.p.a.
Richiamato implicitamente dalla disciplina del giudizio di ottemperanza e della conversione del rito, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone la deduzione della mancata o inesatta esecuzione di un giudicato riferibile alla posizione processuale della parte che lo invoca; non può essere utilizzato per ottenere, in via autonoma, un accertamento della legittimità dell'azione amministrativa assumendo il contenuto di un diverso giudicato quale parametro di legittimità.
- Quando le domande formulate evidenziano che la controversia riguarda l'annullamento di un nuovo provvedimento amministrativo e non l'esecuzione del giudicato, il giudice può convertire il rito di ottemperanza in rito ordinario e rimettere la domanda annullatoria al prosieguo del giudizio ordinario.
- La domanda di ottemperanza è inammissibile quando il ricorrente non lamenta l'omessa o inesatta esecuzione di un giudicato formatosi in una controversia nella quale egli sia stato parte sostanziale, ma deduce vizi propri di un successivo provvedimento amministrativo.
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