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Sentenza

Sentenza n. 476/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento del carattere illecito ed illegittimo dell'occupazione da parte del Comune resistente delle aree di proprietà dei ricorrenti, site nel Comune di Avezzano, e censite nel catasto al foglio 24, part. 874 (per mq 100) e altri residui della vecchia part. 332 (per mq 2.483) e, per la quota di loro spettanza, pari a ¼, le part. 878 (mq 160) e part. 152 (per mq 4.665); e per la conseguente condanna del Comune resistente a far cessare la situazione di antigiuridicità mediante restituzione dei terreni o loro acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Giustizia amministrativa202300201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: occupazione materiale e trasformazione di terreni privati mediante opere e infrastrutture di interesse pubblico, senza decreto di esproprio né provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illiceità e dell'illegittimità dell'occupazione di alcune particelle site nel Comune di Avezzano, sulle quali sarebbero state realizzate opere pubbliche o di interesse pubblico, tra cui rete fognaria, acquedotto, marciapiedi e rete elettrica. Hanno dedotto che non sarebbe mai stata avviata o conclusa una procedura espropriativa e che il Comune non avrebbe adottato un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Hanno quindi domandato la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino, oppure l'acquisizione degli stessi da parte del Comune. A sostegno della pretesa hanno prodotto una comunicazione comunale del 19 ottobre 1972, relativa alla convocazione del dante causa per la redazione dello stato di consistenza in vista dell'occupazione a tempo indeterminato di parte di una particella. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo l'assenza di un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità o di altro atto legittimante l'occupazione; nel merito ha negato sia l'occupazione sia la realizzazione di opere pubbliche sulle aree. Il Comune ha inoltre depositato documentazione tardivamente contestata dai ricorrenti, ma ritenuta tempestiva dal TAR perché sopravvenuta, e comunque irrilevante perché riferita ad altre particelle.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto non tardivo il deposito documentale comunale del 12 e 13 maggio 2026, poiché relativo a documenti sopravvenuti rispetto al termine di cui all'art. 73 c.p.a.; ne ha comunque escluso la rilevanza, perché riferito a particelle diverse da quelle oggetto del giudizio. Nel merito processuale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., presuppone che l'occupazione e la trasformazione del fondo siano riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un potere autoritativo, normalmente risultante da una dichiarazione di pubblica utilità o da altro atto legittimante. Nel caso concreto il ricorso e la documentazione non indicavano né producevano una dichiarazione di pubblica utilità, un decreto di occupazione d'urgenza, un decreto di esproprio o altro atto espressivo del potere ablativo. La comunicazione del 1972, riferita peraltro a una sola particella, costituiva un mero avviso e non consentiva di dimostrare l'effettiva adozione di una dichiarazione di pubblica utilità. La controversia è stata quindi qualificata come relativa a un comportamento materiale posto in essere in carenza assoluta di potere, ossia a un'occupazione usurpativa. Avendo la domanda sostanziale ad oggetto la restituzione dei beni e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, senza contestazione di uno specifico atto amministrativo espressivo di potere, la cognizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità presuppone che l'occupazione e la trasformazione del fondo siano riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo, risultante da una valida dichiarazione di pubblica utilità o da altro atto legittimante.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    È indicato quale possibile strumento di acquisizione sanante delle aree occupate, alternativo alla restituzione, ma la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma, con conservazione degli effetti processuali secondo il meccanismo della translatio iudicii.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito documentale successivo al termine ordinario non è tardivo quando riguarda documenti sopravvenuti; nel caso concreto la documentazione è stata comunque ritenuta irrilevante perché riferita a particelle diverse.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie espropriative richiede che l'occupazione e la trasformazione del bene privato siano riconducibili, anche indirettamente, all'esercizio di un potere autoritativo, mediante una dichiarazione di pubblica utilità o altro atto legittimante.
  • Quando l'amministrazione occupa e trasforma un bene privato in assoluta assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, di un decreto di occupazione, di un decreto di esproprio o di altro titolo ablativo, la fattispecie integra un'occupazione usurpativa e le domande restitutorie e risarcitorie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione deve essere determinata sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi risultanti dalle allegazioni della parte; il giudice amministrativo non può supplire alla mancata indicazione o produzione degli atti legittimanti l'occupazione mediante poteri istruttori d'ufficio, né ampliare il thema decidendum.
  • La mera comunicazione dell'amministrazione relativa alla futura occupazione o alla redazione dello stato di consistenza, ove non dimostri l'adozione di una dichiarazione di pubblica utilità o di altro atto ablativo, non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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