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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 3446 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico relativo al 2008, rideterminando il reddito del contribuente da Euro 22.075,00 a Euro 277.259,53. L'accertamento si fondava sul possesso di due immobili, numerose autovetture di elevato valore, incluse diverse Ferrari storiche, e sull'acquisto nel 2008 di una Ferrari GT del valore di Euro 780.000,00, ritenuto incompatibile con i redditi dichiarati. Il contribuente contestava la validità dell'atto per difetto di sottoscrizione, omesso contraddittorio endoprocedimentale e carenza di motivazione, sostenendo inoltre che l'acquisto fosse stato finanziato mediante lo smobilizzo di precedenti investimenti propri e familiari, nonché mediante redditi esenti o tassati alla fonte.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valido l'avviso nonostante fosse sottoscritto dal capo area, qualificatosi come delegato del Direttore Provinciale, poiché il contribuente non aveva specificamente affermato l'assenza di poteri del firmatario. Ha inoltre escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'anno 2008, poiché la disciplina che lo prevedeva per l'accertamento sintetico era applicabile solo dal periodo d'imposta 2009. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso al redditometro e non adeguatamente provate le giustificazioni del contribuente circa la provenienza della provvista. È stata quindi riformata la sentenza di primo grado, che aveva ridotto il reddito accertato a Euro 180.000,00, ed è stato integralmente respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento di Euro 4.000,00 di spese processuali, oltre spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

    La presenza di beni e spese incompatibili con il reddito dichiarato può giustificare la rideterminazione sintetica del reddito. Per gli accertamenti relativi al 2008, l'Amministrazione non era tenuta a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale generale.

  • Art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

    La disposizione ha introdotto uno specifico obbligo di contraddittorio nell'accertamento sintetico, ma la sentenza ne ha escluso l'applicabilità agli anni d'imposta anteriori al 2009.

  • Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

    Indici e coefficienti del cosiddetto redditometro.

    La presenza dei fattori-indice consente all'Amministrazione di presumere una determinata capacità contributiva; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, fornendo prova concreta della provenienza delle somme.

  • Cass. civ., 14 ottobre 2015, n. 20628

    La mera contestazione dell'assenza o della mancata produzione della delega non è sufficiente a imporre all'Amministrazione la prova dell'atto interno di delega, quando il firmatario si qualifica come delegato del dirigente competente. È necessaria una contestazione specifica dell'effettiva carenza di potere.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823, e Cass. civ., ordinanza 31 maggio 2016, n. 11283

    L'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati secondo i principi del diritto dell'Unione europea; per i tributi non armonizzati occorre invece una specifica previsione normativa applicabile al periodo d'imposta.

  • Cass. civ., ordinanza 26 giugno 2017, n. 15899

    Nel redditometro, il possesso di autovetture storiche può costituire un indice di capacità contributiva, poiché tali beni possono comportare spese di acquisto, conservazione e gestione anche rilevanti.

  • Cass. civ., ordinanza 10 agosto 2016

    Quando l'accertamento sintetico è fondato su fattori-indice previsti dal redditometro, l'Amministrazione deve provare l'esistenza di tali elementi, mentre il contribuente deve dimostrare concretamente che il reddito presunto non esiste, è inferiore oppure deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da una diminuzione del patrimonio.

Massime di principio

  • Nel redditometro, il possesso di beni di elevato valore e il sostenimento delle relative spese possono giustificare una presunzione di maggiore capacità contributiva rispetto al reddito dichiarato.
  • Il contribuente deve fornire una prova documentale, puntuale e tracciabile della provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti, ad esempio mediante estratti conto completi, documentazione bancaria, contratti di vendita e prova dei redditi esenti o tassati alla fonte.
  • La semplice affermazione che l'acquisto è stato finanziato con risparmi pregressi o con il patrimonio familiare non è normalmente sufficiente se non viene dimostrata la disponibilità concreta e il collegamento tra tali somme e la spesa contestata.
  • Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi anteriori al 2009, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche disposizioni applicabili o altre violazioni.
  • La contestazione della sottoscrizione dell'avviso deve essere specifica: non basta lamentare che la delega non sia stata prodotta; occorre allegare concretamente che il firmatario fosse privo del potere di sottoscrivere l'atto.
  • Il giudice tributario non può ridurre arbitrariamente il reddito accertato senza una motivazione concreta basata sulle prove disponibili; se la presunzione dell'Amministrazione è adeguata e le giustificazioni del contribuente sono insufficienti, l'accertamento può essere integralmente confermato.

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