Cassazione Penale, Sentenza n. 09251/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. relativa a reati fallimentari raggruppati in due distinte serie (società "Milano-Lecco" e "Verona-Venezia"). Il ricorrente contestava che la nuova istanza (7 ottobre 2025) non fosse mera riproposizione della precedente rifiutata (ordinanza 14/11/2022), ma contenesse nuovi elementi probatori decisivi: le s.i.t. rese da Nicoletta Provini e la consulenza del dott. Perini, dai quali emergerebbe un nesso funzionale/unicità del disegno criminoso tra i due gruppi di reati. Denunciava violazione degli artt. 671 e 125(3) c.p.p., dell'art. 606(1), lett. b) ed e) c.p.p. (omessa o illogica motivazione, travisamento della prova) e l'erronea valutazione della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia (30/01/2025).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva illegittimamente qualificato la nuova istanza come mera riproposizione senza esaminare i nuovi elementi (s.i.t. e consulenza Perini). Richiamando il principio secondo cui la preclusione prevista dall'art. 666(2) c.p.p. non opera se vengono dedotti fatti o questioni nuovi, la Corte ha constatato l'omessa valutazione (anche solo per dichiarare irrilevanza) dei nuovi elementi e l'assenza di qualsiasi riferimento ad essi nell'ordinanza impugnata. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame autonomo dell'istanza nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una istanza che sia mera riproposizione di richiesta già respinta; tuttavia tale preclusione non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Nel caso la Corte ha ritenuto che la preclusione non potesse essere applicata perché erano stati prodotti elementi nuovi da esaminare.
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La Corte ha ritenuto che l'istanza di riconoscimento della continuazione dovesse essere valutata anche con riferimento ai nuovi elementi probatori posti dall'istante, e non essere automaticamente considerata inammissibile per mera ripetizione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso (relativo alla competenza/valutazione in materia di continuazione); la Corte di Cassazione osserva la necessità di corretta valutazione processuale dei nuovi elementi introdotti nell'incidente di esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure mosse dal ricorrente riguardavano la violazione di norme e la carenza/illogicità della motivazione (non valutazione dei nuovi elementi). La Corte ha ritenuto fondate tali doglianze in relazione all'omessa valutazione degli elementi nuovi.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183/2013 (richiamata)
Principio richiamato al fine di disporre il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale quando la decisione di merito va riesaminata.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall'art. 666(2) c.p.p. non opera se nella nuova istanza vengono dedotti fatti, prove o questioni che non sono stati oggetto della precedente decisione: il giudice deve esaminare tali nuovi elementi, anche solo per dichiararli irrilevanti, pena l'annullamento per omessa motivazione.
- La semplice produzione di una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione non è automaticamente un elemento decisivo ai fini del riconoscimento della continuazione; il giudice deve valutare complessivamente tutte le nuove prove e dichiarazioni prodotte.
- In sede di incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), è fondamentale che la difesa specifichi chiaramente i nuovi elementi di fatto e le prove che non erano state vagliate precedentemente (ad es. deposizioni testimoniali, consulenze tecniche) e documenti il nesso funzionale o il disegno criminoso comune.
- Se il giudice omette di motivare anche semplicemente l'irrilevanza di elementi nuovi, si configura un vizio motivazionale correggibile in Cassazione con annullamento e rinvio; pertanto, per resistere a un nuovo esame il giudice deve esprimersi compiutamente su ciascun elemento rilevante.
- Per il ricorrente conviene allegare e trascrivere integralmente le nuove dichiarazioni e le consulenze nella nuova istanza, evidenziandone la rilevanza rispetto ai presupposti della continuazione, in modo da imporre al giudice un esame concreto e motivato.
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