Sentenza del 31/05/2016 n. 11321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Banca chiedeva il rimborso degli interessi maturati su crediti Irpeg e Ilor relativi agli anni 1983 e 1985, utilizzati in compensazione nel 1992 per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fabbricati. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, la Banca sosteneva che il diritto al rimborso non fosse prescritto, invocando anche una comunicazione dell'Amministrazione ritenuta riconoscimento del credito e la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, nonché il diritto agli interessi maturati dopo la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Banca. I motivi relativi al riconoscimento del credito e all'applicazione della L. n. 350 del 2003 erano nuovi, privi dei requisiti formali richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. e, comunque, infondati. La norma invocata imponeva agli Uffici un indirizzo amministrativo, ma non impediva al giudice di rilevare o applicare la prescrizione. È stata quindi confermata la prescrizione decennale del diritto al rimborso, maturata il 31 dicembre 1999 per gli interessi relativi al 1983 e il 31 dicembre 2001 per quelli relativi al 1985, mentre la richiesta era stata presentata il 21 ottobre 2002. La Banca è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 25, comma 6
Consentiva l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fabbricati.
Codice civile, art. 2937
Disciplina la rinuncia alla prescrizione. La Banca sosteneva che una comunicazione dell'Agenzia successiva al decorso del termine costituisse rinuncia alla prescrizione, ma la questione è stata ritenuta nuova e non adeguatamente introdotta nei precedenti gradi di giudizio.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58
Prevedeva un indirizzo rivolto agli Uffici per l'erogazione di eccedenze Irpeg e Ilor risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, senza far valere la prescrizione. Secondo la Corte, tale previsione costituiva un mero invito amministrativo e non una norma direttamente applicabile dal giudice per escludere la prescrizione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla norma, un momento di sintesi per i motivi relativi ai vizi di motivazione e un quesito di diritto per le violazioni di legge. La loro mancanza ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Riguarda rispettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi della motivazione. I motivi formulati dalla Banca non hanno superato i requisiti di specificità e ammissibilità richiesti.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso di crediti fiscali e dei relativi interessi può essere soggetto a prescrizione decennale; occorre verificare con precisione il momento iniziale del decorso e presentare tempestivamente l'istanza di rimborso.
- Una comunicazione dell'Amministrazione finanziaria può rilevare come eventuale riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione solo se la relativa questione è stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio e adeguatamente documentata.
- Norme che impartiscono agli Uffici direttive amministrative non necessariamente attribuiscono al contribuente un diritto direttamente azionabile in giudizio né impediscono automaticamente l'applicazione della prescrizione.
- In cassazione non è possibile introdurre questioni nuove: le eccezioni e i fatti decisivi devono essere prospettati già davanti ai giudici di merito.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali di specificità; contestazioni generiche o cumulative possono essere dichiarate inammissibili.
- Se il diritto principale agli interessi è prescritto, normalmente viene meno anche la pretesa accessoria relativa agli ulteriori interessi sugli interessi maturati dopo la compensazione.
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