Sentenza n. 5254/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1174/2024 emanata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.2.2024, all’esito del giudizio contraddistinto dal RG n. 1834/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5864/2025, resa in ottemperanza alla sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 1174/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente e il proprio procuratore antistatario hanno lamentato la persistente mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 1174/2024, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive, interessi e spese di lite. Il TAR aveva già accolto una precedente domanda di ottemperanza con la sentenza n. 5864/2025, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. A fronte della nuova mancata esecuzione, i ricorrenti hanno proposto reclamo chiedendo l'ulteriore attivazione del giudizio di ottemperanza, anche mediante la sostituzione o l'operato del commissario ad acta già nominato.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo e ha reiterato l'ordine al commissario ad acta già designato nella precedente sentenza di procedere al compimento di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza n. 5864/2025, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto necessario dare seguito alla persistente inosservanza dell'ordine giudiziale già impartito, attivando concretamente i poteri del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dia esecuzione a una precedente sentenza che le impone di attuare un giudicato, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine di esecuzione e imporre al commissario ad acta già nominato di compiere gli atti necessari all'integrale attuazione della pronuncia.
- La persistente inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine giudiziale di esecuzione giustifica l'attivazione concreta del commissario ad acta, entro un termine stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4220/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4222/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →