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Sentenza

Sentenza n. 5254/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1174/2024 emanata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.2.2024, all’esito del giudizio contraddistinto dal RG n. 1834/2023.

Giustizia amministrativa202501929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5864/2025, resa in ottemperanza alla sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 1174/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente e il proprio procuratore antistatario hanno lamentato la persistente mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 1174/2024, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive, interessi e spese di lite. Il TAR aveva già accolto una precedente domanda di ottemperanza con la sentenza n. 5864/2025, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. A fronte della nuova mancata esecuzione, i ricorrenti hanno proposto reclamo chiedendo l'ulteriore attivazione del giudizio di ottemperanza, anche mediante la sostituzione o l'operato del commissario ad acta già nominato.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo e ha reiterato l'ordine al commissario ad acta già designato nella precedente sentenza di procedere al compimento di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza n. 5864/2025, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto necessario dare seguito alla persistente inosservanza dell'ordine giudiziale già impartito, attivando concretamente i poteri del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dia esecuzione a una precedente sentenza che le impone di attuare un giudicato, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine di esecuzione e imporre al commissario ad acta già nominato di compiere gli atti necessari all'integrale attuazione della pronuncia.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine giudiziale di esecuzione giustifica l'attivazione concreta del commissario ad acta, entro un termine stabilito dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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