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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27169/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Il ricorrente, quale cessionario del credito risarcitorio originariamente vantato dalla danneggiata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato inammissibile, per asserita novità ex art. 345 c.p.c., il motivo di appello con cui, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro conducente, si chiedeva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la richiesta di applicazione della presunzione di concorso non integra una nuova domanda, ma costituisce possibile esito della domanda originaria di accertamento della responsabilità per il sinistro. La parte ricorrente evidenziava inoltre che l'atto introduttivo era stato formulato chiedendo la condanna solidale dei convenuti ex art. 2054 c.c., senza escludere la regola del secondo comma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Lucca perché erroneamente aveva qualificato come domanda nuova, in appello, la richiesta subordinata di applicazione della presunzione di concorso paritario ex art. 2054, secondo comma, c.c. La Corte ha affermato che, in materia di sinistri stradali, la domanda di accertamento della responsabilità dell'altro conducente consente al giudice di applicare anche d'ufficio la presunzione di pari responsabilità ove non sia superata, e che l'accertamento del concorso costituisce possibile esito di accoglimento parziale della domanda originaria. La causa è stata rinviata al Tribunale di Lucca in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    "Violazione da parte del Tribunale dell'art. 345 c.p.c."

    Non è inammissibile come domanda nuova, in appello, la richiesta subordinata di applicazione della presunzione di pari responsabilità, quando essa si colloca nel perimetro della domanda originaria di accertamento della responsabilità da sinistro stradale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    "pon riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c."

    La censura è stata incardinata come vizio processuale derivante dall'erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 2054, secondo comma, c.c.

    "applicazione della presunzione prevista dall'art. 2054, 2° comma c.c."

    La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto in un sinistro stradale consente l'applicazione della presunzione di concorso paritario, se non superata da elementi idonei, anche come esito di accoglimento parziale.

  • art. 2054 c.c.

    "condanna dei convenuti in solido ex art. 2054 c.c."

    La richiesta di condanna ex art. 2054 c.c. non esclude, di per sé, l'operatività della regola di cui al secondo comma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380.-bis c.p.c."

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 332 c.p.c.

    "ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c."

    Richiamato per la notificazione a un'intimata ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    "insussistenza dei presupposti per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    Poiché il ricorso è stato accolto, non sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità da sinistro stradale, la domanda con cui si chiede l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro conducente comprende, come possibile esito, l'applicazione della presunzione di concorso paritario ex art. 2054, secondo comma, c.c., se non risultano elementi idonei a superarla.
  • L'accertamento del concorso di colpa del danneggiato non integra una domanda nuova in appello quando si inserisce nella medesima domanda di risarcimento proposta in primo grado; esso rappresenta un possibile esito di accoglimento parziale della domanda originaria.
  • Il giudice deve esaminare anche d'ufficio l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, purché nel processo siano stati ritualmente allegati i fatti dai quali tale concorso possa desumersi.
  • La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa non esonera la parte dall'onere di impugnare la mancata considerazione, in primo grado, delle circostanze che avrebbero potuto integrare la colpa concorrente.
  • In presenza di domanda di responsabilità per sinistro stradale, non è corretto applicare in modo rigido l'art. 345 c.p.c. per precludere l'operatività della presunzione legale di cui all'art. 2054 c.c. quando la questione rientra nel thema decidendum originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità civile
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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