Cassazione Penale, Ordinanza n. 31649/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di merito sfavorevole all'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità al primo giudice, del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002. La difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, denunciando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata. La Corte ha però ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da un apparato argomentativo coerente, fondato su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili, e che le doglianze difensive fossero generiche e prive di specifiche ragioni di fatto e di diritto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto da questa disposizione; la Corte di cassazione non entra nel merito della tipicità, ma considera la motivazione di merito congrua e immune da vizi.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche, non ancorate a specifici profili di fatto o di diritto della motivazione impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando è sorretta da un apparato argomentativo coerente, fondato su criteri di inferenza logicamente corretti e privo di vizi manifesti.
- La mera riproposizione di critiche astratte alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione della prova, senza indicare puntualmente errori o illogicità decisive, non consente l'annullamento della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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