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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19355/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria. Il ricorso era articolato in un unico motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, poi aumentata per la continuazione. In sostanza si contestava la congruità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nella fissazione della pena base, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello aveva spiegato la scelta della pena base valorizzando la quantità delle condotte poste in essere dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente la determinazione della pena base, rilevando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione immune da vizi logici o giuridici, fondata sulla pluralità delle condotte contestate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale criterio per verificare se l'inammissibilità del ricorso sia o meno imputabile a colpa della parte; in mancanza di elementi contrari, la sanzione ex art. 616 c.p.p. resta dovuta.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la motivazione sulla determinazione della pena base senza evidenziare reali vizi logici o giuridici del ragionamento seguito dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena base è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti del caso, come la pluralità o quantità delle condotte poste in essere dall'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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