Ordinanza n. 160/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto ministeriale in data 3 febbraio 2026 prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 16 febbraio 2026, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato la istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l. n. 104/1992, presentata dall'odierna ricorrente in data 13 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta la domanda di trasferimento presentata per prestare assistenza al padre, affetto da un gravissimo quadro clinico e bisognoso di continui controlli e di costante ausilio familiare. Ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando che l'Amministrazione lo aveva fondato su generiche ragioni di servizio riferite al contesto ambientale, senza confrontarle con l'interesse individuale all'assistenza familiare e alla tutela della salute del padre. La ricorrente ha inoltre documentato l'impossibilità degli altri componenti del nucleo familiare di prestare tale assistenza.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni juris. In particolare, ha rilevato che il diniego si fondava su ragioni di servizio generiche e che l'Amministrazione non aveva effettuato un adeguato bilanciamento con l'interesse della ricorrente, sostenuto dalla gravità delle condizioni cliniche del padre e dalla necessità di assistenza familiare. Ha inoltre valorizzato la documentazione relativa all'impossibilità degli altri familiari di prestare assistenza. L'istanza cautelare è stata accolta in via interinale ai soli fini del riesame: il Ministero dovrà riesaminare il diniego entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, se anteriore. È stato confermato il precedente decreto cautelare monocratico fino all'ulteriore trattazione collegiale fissata per l'8 luglio 2026, al fine di mantenere integra la situazione. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento della domanda di trasferimento presentata dalla dipendente per esigenze di assistenza al familiare con grave disabilità; il diniego deve confrontarsi adeguatamente con tale interesse.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di trasferimento presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, l'Amministrazione non può fondare il diniego su generiche ragioni di servizio, ma deve operare un concreto bilanciamento tra le esigenze organizzative e l'interesse del dipendente all'assistenza del familiare gravemente malato.
- La documentata impossibilità degli altri componenti del nucleo familiare di prestare assistenza costituisce un elemento rilevante che l'Amministrazione deve considerare nel riesame della domanda di trasferimento.
- In sede cautelare, qualora il diniego di trasferimento risulti fondato su ragioni generiche e privo di adeguato bilanciamento con esigenze familiari e sanitarie documentate, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, assegnando all'Amministrazione un termine per provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →