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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 64 del 24.1.2024 resa all’esito del procedimento iscritto al n. R.G. 929/2023.

Giustizia amministrativa202500705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 64 del 24 gennaio 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, ed era stato condannato il Ministero a mettere la Carta a sua disposizione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche il pagamento degli interessi e della rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile perché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la sorte capitale liquidata dal giudice ordinario, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte successiva all’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

  • l. 724/1994

    Il pagamento degli interessi e della rivalutazione deve avvenire nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo è passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, imponendo il pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo e dalla legge.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione qualora l’amministrazione rimanga ulteriormente inerte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere una facoltà di delega e un termine decorrente dalla richiesta della parte interessata, purché successiva all’inutile scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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