Ordinanza n. 4108/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria finalizzata alla gestione dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'eventuale sussistenza di esigenze di integrazione del contraddittorio o di richieste istruttorie. Le parti hanno confermato l'interesse alla decisione e hanno dichiarato di non avere esigenze di integrazione del contraddittorio né richieste istruttorie.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Preso atto della persistenza dell'interesse alla decisione, dell'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio e della compiuta istruzione della causa, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni sulla calendarizzazione dell'udienza di merito, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il rinvio della trattazione è stato ritenuto incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Nessuna statuizione di merito o sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
Il Collegio richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'ambito della gestione e calendarizzazione della causa.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. quale fondamento del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
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