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Sentenza

Sentenza n. 3414/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del 27.06.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, adottato dal Consorzio Informatica Territorio spa, in qualità di Centrale di Committenza, a firma del RUP, avente ad oggetto “Provvedimento di esclusione - Procedura di gara per l’affidamento in Concessione del servizio di gestione Asilo Nido Comune di Torre d’Isola (PV)”, con cui è stata disposta l’esclusione dalla gara della Cooperativa Sociale Gialla per le ragioni indicate negli allegati 1-2 al provvedimento e, in forza della regola dello scorrimento, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio al secondo graduato -unico altro operatore economico concorrente - “Stripes Cooperativa sociale onlus”, nonché degli allegati 1 e 2 al predetto provvedimento di esclusione del 27.06.2025, conosciuti in pari data, e, segnatamente la relazione “ai fini della verifica di equivalenza CCNL di cui alla procedura per concessione servizio gestione asilo nido infanzia Comune di Torre d’Isola” recante la data del 18.06.2025 e la Determinazione n.67 del 24.06.2025 (registro generale n.178) del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione del Comune di Torre d’Isola che determina di comunicare la non approvazione del provvedimento di provvisoria aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Sociale Gialla, di procedere con l’esclusione dell’aggiudicataria provvisoria e di provvedere all’aggiudicazione al secondo classificato Stripes Cooperativa sociale onlus; Della nota prot. 0002572 del 01/07/2025 del Comune di Torre d’Isola con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di autotutela della Cooperativa Sociale Gialla del 29.06.2025 (prot. n.2551); - Della nota prot. 0002772 del 11/07/2025 del Comune di Torre d’Isola con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela reiterata dalla Cooperativa Sociale Gialla con nota dell’8.07.2025; Della comunicazione del Consorzio Informatica Territorio spa, quale Centrale di Committenza, dell’11.07.2025 (prot. n. 2147) con cui, a fronte dell’intervenuta esclusione della ricorrente, veniva formulata la graduatoria finale con l’unico partecipante, classificatosi secondo in graduatoria, e veniva proposta l’aggiudicazione del servizio a Stripes cooperativa sociale onlus con invio al Comune di Torre d’Isola per la necessaria presa d’atto e approvazione all’esito della quale il RUP provvederà alla comunicazione di aggiudicazione; - Della Determinazione del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione del Comune di Torre d’Isola n.71 del 15.07.2025 (registro generale n.194), non comunicata, estratta dall’albo pretorio del Comune con cui viene determinato di approvare i verbali di gara, il report della procedura, il provvedimento di esclusione della ricorrente, la nuova proposta di aggiudicazione al secondo classificato, Stripes cooperativa sociale onlus, i dati economici e la nota prot. 2147 dell’11.07.2025 della CUC, di prendere atto del provvedimento di esclusione della ricorrente, della nuova proposta di aggiudicazione del secondo classificato, dell’offerta tecnica, dei dati economici, della proposta di aggiudicazione dell’11.07.2025, conferendo mandato alla CUC di procedere agli adempimenti finalizzati a giungere all’aggiudicazione dichiarata efficace; - Per quanto occorrer possa di tutti gli atti ed i provvedimenti di gara, inclusi i verbali di gara, la legge di gara ed i relativi allegati nella parte in cui hanno assunto il CCNL Cooperative Sociali (T151) quale contratto da applicare ai lavoratori impiegati nel servizio, ovvero quale parametro cui riferire le tutele che i concorrenti sono tenuti a garantire ai lavoratori impiegati nella commessa; - Di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti, ove risultino lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202503274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura per la concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale, con conseguente proposta di aggiudicazione alla seconda classificata, nonché successiva aggiudicazione efficace

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il CCNL Aninsei anziché il CCNL Cooperative sociali indicato nella lex specialis, ha impugnato il provvedimento di esclusione, gli atti conseguenti e la disciplina di gara nella parte relativa al contratto collettivo applicabile. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, 11, 41, 57, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, dell’Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici, del disciplinare, dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, della normativa e degli atti di indirizzo in materia di equivalenza dei CCNL, nonché dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza. Ha sostenuto che il CCNL Aninsei fosse quello specificamente riferibile ai servizi di istruzione prescolastica e che il CCNL Cooperative sociali fosse un contratto multiservizi non strettamente connesso all’attività oggetto della concessione. Ha inoltre contestato la valutazione comunale di non equivalenza delle tutele economiche e normative, assumendo che la differenza retributiva potesse essere colmata mediante un superminimo e mediante l’impegno ad armonizzare i trattamenti in sede di commissione paritetica. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento e mancato contraddittorio, in ragione del contrasto tra la precedente valutazione favorevole della centrale di committenza e quella successiva del Comune. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione per illegittimità derivata. La ricorrente ha chiesto anche l’accesso agli atti, il subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure di rito e di merito senza esaminare le eccezioni processuali della controinteressata, poiché l’infondatezza nel merito era assorbente. Ha ritenuto legittima l’individuazione del CCNL Cooperative sociali quale contratto di riferimento. Gli asili nido, pur avendo una componente educativa, sono servizi educativi per l’infanzia distinti dalle scuole dell’infanzia e caratterizzati da una prevalente funzione assistenziale; il CCNL Cooperative sociali risulta collegato anche al codice ATECO relativo all’istruzione prescolastica e, comunque, è strettamente connesso all’attività oggetto della concessione. La dichiarazione di equivalenza è stata correttamente ritenuta insufficiente: il CCNL Aninsei non assicurava lo stesso trattamento economico del CCNL indicato dalla stazione appaltante e il superminimo promesso dall’operatore non costituiva una componente fissa prevista dal contratto collettivo, ma un elemento eventuale di contrattazione individuale o ulteriore contrattazione. Ai fini dell’equivalenza, il confronto deve avvenire tra le tutele previste dai rispettivi contratti collettivi e, per la parte economica, sulle componenti fisse della retribuzione globale annua; non possono essere utilizzati impegni individuali dell’offerente privi di copertura nel CCNL applicato. Il Comune poteva discostarsi dalla precedente valutazione della centrale di committenza, avendo motivato adeguatamente la diversa conclusione. Il rinvio dell’art. 11 all’art. 110 del d.lgs. 36/2023 impone un subprocedimento di verifica, ma non comporta l’obbligo automatico di instaurare sempre un nuovo contraddittorio, soprattutto quando un contraddittorio sia già stato svolto presso la centrale di committenza e non emergano ulteriori necessità. Neppure l’art. 28 del disciplinare imponeva di richiedere chiarimenti. La non equivalenza delle tutele retributive era comunque sufficiente, da sola, a sorreggere l’esclusione, rendendo irrilevanti le contestazioni sugli ulteriori profili esaminati dal consulente. Sono state quindi respinte anche la domanda di inefficacia del contratto e quella risarcitoria. L’istanza di accesso era già stata definita con cessazione della materia del contendere a seguito dell’ostensione documentale; tale circostanza ha giustificato la parziale compensazione delle spese. La ricorrente è stata condannata a pagare complessivamente euro 3.000,00, oltre oneri di legge, a favore del Comune e della controinteressata; spese compensate nei confronti della centrale di committenza.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione; l’operatore può indicare un diverso contratto purché garantisca le stesse tutele.

    La stazione appaltante deve indicare il CCNL strettamente connesso all’attività oggetto della concessione; l’operatore può applicare un diverso CCNL solo se dimostra l’equivalenza delle tutele. Il confronto deve riguardare le previsioni dei contratti collettivi e non può essere integrato da impegni individuali dell’offerente.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La dichiarazione di equivalenza delle tutele è verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’Allegato I.01.

    Il rinvio alle modalità di verifica dell’anomalia impone uno specifico subprocedimento, ma non rende automaticamente necessario un nuovo contraddittorio in ogni caso; la disciplina deve essere adattata all’oggetto, più oggettivo, della verifica di equivalenza dei CCNL.

  • art. 4 Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023

    La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua.

    L’equivalenza economica va verificata sulle componenti fisse della retribuzione globale annua e sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi; un superminimo eventuale o una promessa di adeguamento individuale non può colmare la differenza se non è previsto come componente fissa dal CCNL applicato.

  • art. 28 del disciplinare di gara

    La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti.

    La previsione disciplina il termine di approvazione e gli effetti delle richieste di chiarimenti, ma non impone alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti quando non li ritenga necessari.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di accesso è stata definita con cessazione della materia del contendere dopo l’ostensione integrale della documentazione richiesta.

  • art. 1 d.lgs. 65/2017

    Gli asili nido rientrano nei servizi educativi per l’infanzia e sono distinti dalle scuole dell’infanzia.

  • art. 1 l. 1044/1971

    È richiamato quale fondamento della prevalente funzione assistenziale degli asili nido.

Massime di principio

  • Nelle concessioni e negli appalti pubblici, la stazione appaltante deve indicare il CCNL il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all’attività oggetto della commessa; per individuare il contratto pertinente occorre considerare la concreta natura del servizio e non soltanto la sua eventuale componente educativa.
  • La valutazione di equivalenza prevista dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023 deve essere effettuata confrontando le tutele economiche e normative garantite dai rispettivi contratti collettivi. Non è sufficiente l’impegno individuale dell’offerente a corrispondere un superminimo o ad armonizzare successivamente i trattamenti, quando tale componente non sia prevista come elemento fisso dal CCNL applicato.
  • Ai fini dell’equivalenza economica dei CCNL rilevano le componenti fisse della retribuzione globale annua previste dalla contrattazione collettiva; gli elementi eventuali, individuali o non predeterminati dal contratto collettivo non possono essere utilizzati per dimostrare l’equivalenza.
  • Il rinvio dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 alle modalità di verifica dell’anomalia comporta l’obbligo di svolgere uno specifico subprocedimento di verifica dell’equivalenza, ma non impone l’instaurazione automatica di un nuovo contraddittorio ogni volta, in particolare quando il concorrente sia già stato posto in condizione di interloquire e non emergano ulteriori esigenze istruttorie.
  • Quando un provvedimento di esclusione è sorretto autonomamente dalla non equivalenza delle tutele retributive del CCNL applicato, l’accertamento della legittimità di tale ragione è sufficiente a conservarlo, rendendo non necessario esaminare le ulteriori contestazioni relative ad altri profili della verifica comparativa.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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