Ordinanza n. 366/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diritto del minore di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto; Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) e/o modificarlo in favore del minore per l'anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap grave. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data il 12\1\2026 : per l’annullamento, previa sospensione cautelare, quanto al presente atto a) Del pei a.s. 2025/26, prot. 1-OMISSIS-, depositato dai resistenti; b) Della nota prot. -OMISSIS- del 5/12/25 depositata dai resistenti che, pur indicando al punto 1) il rapporto informativo, di fatto non lo contiene; c) Del verbale prot. -OMISSIS- del 10/11/2025, depositato dai resistenti; d) di tutti gli atti ad esso pei comunque preordinati e/o comunque connessi. Per l’accertamento del diritto del minore di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) e/o modificarlo in favore del minore per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap grave;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI 2025/2026 e determinazione delle ore di sostegno in 18 ore settimanali, oltre agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore, affetto da una sindrome genetica con disabilità cognitiva, turbe comportamentali ed epilessia e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico con rapporto 1:1 o, in subordine, per un orario adeguato alle patologie. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di redigere o modificare il PEI considerando la situazione di handicap grave. Con motivi aggiunti hanno impugnato il PEI 2025/2026, una nota priva del rapporto informativo indicato e il verbale presupposto. Il dirigente scolastico aveva quantificato il sostegno in sole 18 ore settimanali, senza esplicitare le ragioni della quantificazione, sebbene il minore frequentasse la scuola per 26 ore settimanali, mentre l'orario ordinario dei compagni era di 30 ore, e rimanesse quindi a scuola per un periodo significativamente superiore a quello coperto dal docente di sostegno. Il Collegio aveva disposto un'integrazione istruttoria, chiedendo il deposito del rapporto informativo, ma l'amministrazione non l'ha prodotta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, nei limiti della cognizione cautelare, ravvisando l'irragionevolezza tecnica della determinazione di 18 ore di sostegno in relazione alla gravità della situazione soggettiva del minore, anche considerando l'omessa integrazione istruttoria richiesta dal Collegio e il comportamento processuale non collaborativo dell'amministrazione. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, dato l'avanzamento dell'anno scolastico, ormai al secondo quadrimestre, e la natura fondamentale degli interessi coinvolti. Ha quindi disposto il riesame del PEI 2025/2026 e la riformulazione dello stesso, con assegnazione di ore di sostegno adeguate all'effettivo fabbisogno soggettivo del minore e adeguata motivazione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 3 dicembre 2026 e condannato le amministrazioni resistenti alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento della disabilità grave costituisce elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno individuale di sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
art. 64, ultimo comma, c.p.a.
Consente di valorizzare, nei limiti della cognizione cautelare, il comportamento processuale non collaborativo dell'amministrazione e l'omessa produzione dell'integrazione istruttoria richiesta.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave deve essere calibrata sull'effettivo fabbisogno soggettivo risultante dalla situazione clinica e scolastica individuale, e non può essere fissata senza un'adeguata motivazione riferita alle specifiche esigenze del minore.
- Quando l'amministrazione scolastica quantifica le ore di sostegno in misura significativamente inferiore all'orario di permanenza dell'alunno a scuola, deve esplicitare le ragioni tecnico-organizzative e individuali che giustificano tale quantificazione, soprattutto in presenza del riconoscimento della disabilità grave.
- L'omessa produzione, da parte dell'amministrazione, di un documento istruttorio espressamente richiesto dal giudice può essere valutata, nella fase cautelare e nei limiti della cognizione propria di tale fase, come elemento idoneo ad avvalorare il fumus di irragionevolezza dell'atto impugnato.
- L'avanzamento dell'anno scolastico e la natura fondamentale degli interessi educativi e assistenziali del minore possono integrare il periculum in mora necessario per l'accoglimento della tutela cautelare e per ordinare il riesame del PEI.
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