Cassazione Penale, Ordinanza n. 02983/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto: violazione del principio del bis in idem sostanziale; assorbimento di reati o di condotte ai fini della corretta determinazione della pena; mancato riconoscimento dei benefici di legge; mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha rilevato che alcune censure non erano state dedotte in appello, mentre le altre riproponevano questioni già valutate dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre i motivi sono stati ritenuti generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte rileva che il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5, ma non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
bis in idem sostanziale
Il ricorrente ha invocato la violazione del principio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello e comunque generica.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che non sia stata previamente dedotta in appello, quando riguardi questioni non rilevabili d'ufficio e non già devolute al giudice di secondo grado.
- Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito e che, in sostanza, richiedono una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di tale confronto, la censura è generica e quindi inammissibile.
- La deduzione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere scrutinata nel merito se proposta in modo generico o senza un adeguato confronto con la decisione impugnata.
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