Sentenza n. 464/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 361/2024 della Corte d’Appello di l’Aquila, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.10.2024, notificata il 16/04/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente a cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500. Il Ministero si è costituito depositando documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato l'avvenuta esecuzione integrale della sentenza e ha chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'accredito di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'esecuzione sopravvenuta dimostrava l'inadempimento originario dell'amministrazione. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza e il perfezionamento della notificazione all'amministrazione, seguito dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero è stato condannato a rifondere euro 1.500 di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale azionata.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può esaminare virtualmente il merito del ricorso per ottemperanza e porre le spese a carico dell'amministrazione quando l'esecuzione sopravvenuta dimostri la fondatezza dell'azione e l'inadempimento originario.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti di un'amministrazione pubblica, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.
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