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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di agibilità numero -OMISSIS-, relativo al fabbricato rurale denominato “-OMISSIS-”, emesso in data 16\7\2021 prot. numero -OMISSIS- dal Responsabile del Settore 3° - Affari Tecnici - Ambiente e S.U.A.P. del Comune di Martano ed in pari data comunicato.

Giustizia amministrativa202101195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di agibilità relativo a un fabbricato rurale destinato ad attività agrituristica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di agibilità rilasciato per un fabbricato rurale, deducendo violazione della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa valutazione di circostanze rilevanti e decisione ultra petita. Ha sostenuto che la revoca fosse ultra petita rispetto alla richiesta amministrativa originaria, diretta a ottenere la dichiarazione di validità dell’agibilità; che egli avrebbe potuto subentrare nel permesso di agibilità e nell’esercizio dell’attività agrituristica una volta iscritto nell’elenco EROA; e che gli esiti del procedimento penale non giustificassero la revoca, poiché era stato assolto in relazione alla pajara, la questione relativa alla copertura dell’area tecnologica era stata archiviata e vi era stata condanna soltanto per la piscina interrata. La controversia si inseriva in un quadro nel quale il Comune aveva ordinato la demolizione della copertura dell’area tecnologica e della piscina, opere abusive successivamente ripristinate, e il TAR, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva respinto le impugnazioni dell’ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo dedotto. Le precedenti pronunce definitive avevano accertato l’abusività della piscina e del vano ottenuto mediante la copertura dell’area tecnologica: la piscina costituiva intervento di nuova costruzione, non una pertinenza urbanistica, ed era priva della necessaria autorizzazione paesaggistica; il vano presentava autonomia funzionale, superficie rilevante e destinazione alla permanenza del custode, sicché non poteva essere qualificato come superficie accessoria o pertinenza. Il giudice ha affermato che il certificato o permesso di agibilità è funzionalmente collegato al titolo edilizio e presuppone la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile. L’abusività dell’opera impedisce non solo il rilascio dell’agibilità, ma anche il suo mantenimento quando venga accertata successivamente, imponendo all’amministrazione di inibire la prosecuzione dell’attività commerciale o ricettiva. La sopravvenuta caducazione dei titoli urbanistico-edilizi e del provvedimento di sanatoria ha fatto venir meno il presupposto essenziale dell’agibilità. Il potere esercitato dal Comune è stato qualificato non come autotutela discrezionale, ma come revoca-decadenza doverosa conseguente al venir meno di un presupposto legale di efficacia. Le vicende penali dedotte dal ricorrente non erano idonee a superare l’accertamento amministrativo e giurisdizionale dell’abusività edilizia. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • legge 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto infondata la censura; la revoca dell’agibilità è stata ricondotta al venir meno di un presupposto legale, non all’esercizio di autotutela discrezionale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione all’istanza di sanatoria edilizia, il cui diniego era stato già ritenuto legittimo nelle precedenti pronunce.

  • art. 33 delle N.T.A.

    Richiamato per evidenziare il vincolo paesaggistico gravante sull’area e l’assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica per gli interventi abusivi.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Il giudice ha escluso che la disposizione, relativa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, fosse applicabile alla realizzazione del vano destinato alla permanenza del custode.

  • artt. 15 e 34 del Regolamento edilizio tipo

    Richiamati per escludere che il vano abusivo rientrasse nella nozione di superficie accessoria o di pertinenza urbanistica.

Massime di principio

  • L’agibilità di un manufatto presuppone la sua conformità urbanistico-edilizia e la riferibilità a uno specifico titolo abilitativo; l’accertata abusività dell’immobile impedisce il rilascio dell’agibilità.
  • Quando l’abusività dell’immobile venga accertata dopo il rilascio dell’agibilità, l’amministrazione deve attivarsi per impedire il mantenimento dell’agibilità e la prosecuzione dell’attività commerciale o ricettiva esercitata nei locali non conformi.
  • Il venir meno, per effetto dell’annullamento o del diniego definitivo dei titoli edilizi e della sanatoria, della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile determina il venir meno del presupposto essenziale dell’agibilità.
  • La revoca dell’agibilità conseguente all’accertato venir meno del presupposto legale di efficacia non costituisce esercizio di autotutela discrezionale, ma revoca-decadenza doverosa.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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