Cassazione Penale, Sentenza n. 456/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 27/06/2023 che aveva rigettato l'istanza di differimento pena nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., e aveva dichiarato cessata la misura concessa in via provvisoria con decreto del Magistrato di sorveglianza del 24/10/2022. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e lamentava che il Tribunale non avrebbe disposto ulteriori accertamenti per verificare la compatibilità della sua situazione personale con il regime carcerario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo acquisito la certificazione del D.A.P. che attesta l'avvenuta scarcerazione del ricorrente il 10/11/2023 mediante ammissione alla detenzione domiciliare. Poiché il ricorrente ha ottenuto nelle more il beneficio richiesto, l'impugnazione non può più determinare un vantaggio pratico, condizione di ammissibilità ex art. 568, comma 4 c.p.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Non è disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in relazione alla dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-ter, ordinamento penitenziario
Disciplina il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare per casi di incompatibilità con il regime carcerario; norma invocata quale fondamento della richiesta del ricorrente.
art. 568, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interesse all'accoglimento dell'impugnazione è condizione di ammissibilità; l'assenza di interesse sopravvenuta rende il ricorso inammissibile.
art. 591, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando sopravvenga la carenza di interesse.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011
Principio che l'eliminazione del provvedimento impugnato deve comportare per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa; in mancanza di tale vantaggio, viene meno l'interesse all'impugnazione.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017
La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta, di per sé, condanna alle spese o sanzione pecuniaria, in quanto non configura ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene durante il processo il beneficio richiesto (es. ammissione alla detenzione domiciliare), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- L'interesse concreto e attuale all'accoglimento dell'impugnazione è condizione di ammissibilità ex art. 568 c.p.p.; la valutazione può essere fatta d'ufficio dalla Corte anche acquisendo certificazioni (es. D.A.P.).
- La Corte dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. quando l'esito pratico dell'impugnazione non renderebbe il ricorrente in una situazione più vantaggiosa rispetto alla situazione sopravvenuta.
- L'inammissibilità per carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie.
- Per preservare l'interesse all'impugnazione in casi di diniego del differimento pena, è consigliabile che in sede di merito il ricorrente richieda e documenti specifici accertamenti (medici, psichiatrici, sociali) sulla compatibilità con il regime carcerario, onde evitare che l'assenza di tali elementi renda il ricorso meno efficace o inammissibile.
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