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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21098/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma degli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Bari per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1, art. 74 d.P.R. n. 309/1990) con il ruolo di addetta alla commercializzazione al dettaglio e per il reato di cui al capo 50 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La ricorrente deduce cinque motivi: 1) omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e carenza di specificità della motivazione; 2) insufficienza del giudizio di gravità indiziaria rispetto all'associazione (sostenendo marginalità del ruolo, occasionalità dei contatti, assenza di prova di raddoppi di forniture e mancanza dell'accordo e dell'elemento psicologico, anche per presunta adesione estorta); 3) carenza di elementi per l'aggravante di agevolazione mafiosa (assenza della consapevolezza della destinazione dei proventi alla consorteria); 4) criticità della valutazione degli indizi per il reato di cui all'art. 73 (eccessiva reliance su intercettazioni e "droga parlata", mancanza di prova di forniture mensili o di raddoppio); 5) sopravvenuto decorso del tempo e cessazione del "sistema della droga" (vertici arrestati nel novembre 2018 e liste rinvenute nel 2019) tale da rendere inattuali le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo nel punto relativo all'attualità delle esigenze cautelari (quinto motivo) e lo ha accolto limitatamente a tale questione. In particolare: 1) il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità (il ricorso non indicava aspetti della motivazione tali da poter portare a conclusioni diverse); 2) il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili come mere reiterazioni delle censure già dedotte in sede di riesame e privi di adeguato confronto critico con l'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria fosse adeguatamente fondato su dichiarazioni di collaboratori (in particolare Verderosa, che ha riconosciuto la ricorrente) e su riscontri intercettativi (inserimento in lista, rifornimenti regolari, retribuzione, accettazione delle regole); 3) il terzo motivo (esclusione dell'aggravante di agevolazione mafiosa) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto della ricorrente, atteso che l'eventuale esclusione non inciderebbe sull'an o sul quomodo della misura cautelare; 4) sul quinto motivo la Corte ha ritenuto sussistenti profili di contraddittorietà nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari da parte del Tribunale: la condotta imputata alla ricorrente si era interrotta a marzo 2018 (oltre cinque anni prima dell'applicazione della misura), il ruolo della ricorrente è descritto come marginale, gli arresti dei vertici nel novembre 2018 e l'assenza di fatti successivi significativi non sono stati adeguatamente considerati; il sequestro del 2022 non è risultato idoneo a dimostrare la persistenza del sodalizio rispetto alla ricorrente. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio conformemente ai principi esplicitati dalla Corte (valutazione espressa del decorso temporale, ricerca di elementi concreti che attestino la perdurante pericolosità o la cessazione dell'attività).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa ai delitti di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte riconosce che i gravi indizi per tale reato possono fondarsi su intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia purché motivate e riscontrate.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al narcotraffico: la Corte ricorda che si tratta di una fattispecie definita dai reati-fine e che, a differenza dell'art. 416-bis, non implica necessariamente stabilità nel tempo; perciò la persistenza dell'attività associativa richiede elementi fattuali specifici per dimostrarne l'attualità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate ipotesi; la Corte analizza due orientamenti giurisprudenziali e afferma che il tempo decorso può e deve essere considerato dal giudice e, se è rilevante e non accompagnato da condotte successive, può concorrere a superare la presunzione di attualità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme generali sulle misure cautelari: la Corte segnala il contrasto interpretativo sul rapporto tra la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, e le disposizioni generali, rilevando che la presunzione è speciale ma che il decorso del tempo deve comunque essere valutato.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, ove annulli la decisione impugnata, di rinviare il provvedimento al giudice di merito per nuovo esame; qui è stato utilizzato per il rinvio al Tribunale di Bari per la rivalutazione delle esigenze cautelari.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata dalla Corte come contesto normativo che impone una lettura "costituzionalmente orientata" della presunzione di cui all'art. 275, facendo rilevare l'importanza di considerare il decorso del tempo nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato per contrasto: la Corte distingue l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con tendenziale stabilità dei vincoli, dall'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/1990, dove non si può automaticamente presumere la persistenza del vincolo nel tempo.

Massime di principio

  • La mera decorrenza di un lungo arco temporale fra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare, se non accompagnata da condotte successive, può indebolire la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; il giudice deve valutare espressamente il "tempo silente" e gli elementi che dimostrino persistenza o cessazione dell'attività.
  • Per i reati associativi ex art. 74 d.P.R. 309/1990 è necessario portare elementi oggettivi che attestino la perdurante attività del sodalizio e la rilevanza della partecipazione dell'indagato; l'associazione di stupefacenti non gode della stessa presunzione di stabilità propria delle associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis).
  • Le impugnazioni in Cassazione contro provvedimenti "de libertate" richiedono specificità: chi deduce omessa autonoma valutazione deve indicare concretamente le parti della motivazione che, se difettose, avrebbero potuto mutare l'esito della decisione.
  • L'esclusione di un'aggravante rileva ai fini dell'interesse a impugnare solo se può effettivamente incidere sull'an o sul quomodo della misura cautelare (durata o tipologia della misura); altrimenti la censura può essere dichiarata priva di interesse.
  • Intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori, purché riscontrate e adeguatamente motivate, possono costituire base sufficiente per il giudizio di gravità indiziaria; tuttavia il giudice deve spiegare la connessione logica tra gli elementi e la qualificazione del ruolo dell'indagato.
  • In situazioni analoghe, per ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare fondata sull'art. 275, comma 3, è strategico documentare: a) l'assenza di condotte successive, b) l'arresto o la dispersione dei vertici del sodalizio, c) la mancata evidenza di rifornimenti o attività recenti connessi all'indagato, d) elementi che dimostrino la marginalità del ruolo.

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