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Sentenza

Sentenza n. 4102/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202204166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a manufatti edilizi, unitamente agli atti istruttori e ai verbali di sopralluogo presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di condono edilizio concernente tre manufatti destinati a deposito di materiale edile. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sul condono edilizio, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, sostenendo che le opere ulteriori realizzate senza titolo fossero autonome, facilmente separabili e demolibili senza incidere sui manufatti oggetto dell'istanza di sanatoria. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il condono, eventualmente subordinandolo alla demolizione delle opere successive. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui le opere oggetto di sanatoria non sarebbero state ultimate entro il termine previsto dalla normativa sul condono, sostenendo che dai verbali della polizia municipale non emergesse con certezza la loro realizzazione successiva al termine e che l'Amministrazione non avesse fornito adeguata prova contraria alle sue dichiarazioni. Con il terzo motivo ha censurato il rilievo relativo alla mancata produzione della documentazione catastale e del titolo di proprietà, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, l'assenza di una previsione normativa sulla perentorietà del termine assegnato per l'integrazione documentale e la conoscenza dell'accatastamento da parte del Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, durante la pendenza della domanda di condono, non sia consentito realizzare ulteriori opere, poiché il condono non può legittimare attività edilizia nuova rispetto a quella oggetto della richiesta. Ha inoltre affermato che, quando l'Amministrazione contesta la data di realizzazione, la consistenza o la coincidenza delle opere con quelle oggetto dell'istanza, grava sul privato, in base al principio di vicinanza della prova, l'onere di fornire elementi documentali rigorosi. Nel caso concreto, la consulenza tecnica di parte e le fotografie prodotte non dimostravano in modo dirimente che i manufatti ulteriori fossero strutturalmente autonomi e demolibili senza incidere sulle opere da condonare; pertanto l'onere probatorio non era stato assolto e non poteva essere trasferito sull'Amministrazione. Il giudice ha altresì rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova certa dell'ultimazione delle opere entro il termine di legge, limitandosi a contestare l'interpretazione dei verbali della polizia municipale. È stato infine ritenuto legittimo il rilievo comunale relativo alla mancata produzione del titolo di proprietà, necessario a verificare la legittimazione alla presentazione della pratica, precisando che il termine previsto per il completamento della documentazione ha natura perentoria. Il diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 32 e seguenti l. 47/1985

    La disciplina del condono non consente di regolarizzare opere nuove e ulteriori rispetto a quelle comprese nell'istanza di sanatoria.

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    La sanatoria presuppone il rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa sul condono, inclusa la riferibilità della domanda alle opere effettivamente ultimate entro il termine di legge.

  • art. 39 l. 724/1994

    La documentazione richiesta per il completamento della pratica di condono deve essere prodotta entro il termine previsto, ritenuto perentorio dal giudice; il titolo di proprietà è funzionale alla verifica della legittimazione del richiedente.

  • artt. 3 e 18 l. 241/1990

    Il diniego è legittimo quando espone adeguatamente le ragioni ostative e si fonda su un'istruttoria sufficiente circa la consistenza, la data di ultimazione e la documentazione necessaria per la sanatoria.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    I principi di ragionevolezza e proporzionalità non impongono il rilascio del condono quando il privato non dimostri la separabilità delle opere ulteriori né il possesso dei presupposti temporali e documentali richiesti.

Massime di principio

  • La pendenza di una domanda di condono edilizio non abilita il richiedente a realizzare ulteriori modifiche o opere, anche se precarie, poiché la sanatoria non può estendersi ad attività edilizia nuova e diversa da quella descritta nell'istanza.
  • Quando una pluralità di opere edilizie incide complessivamente sull'assetto del territorio, la valutazione deve essere globale e non atomistica; la possibilità di considerare separatamente una parte delle opere richiede la prova concreta della loro autonomia strutturale e funzionale.
  • In materia di condono edilizio, grava sul privato che invoca la sanatoria l'onere di provare con documentazione certa sia la data di ultimazione dell'abuso entro il termine di legge sia la consistenza originaria delle opere oggetto dell'istanza.
  • La produzione di una consulenza tecnica di parte non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio sulla separabilità delle opere quando le conclusioni non sono supportate da elementi tecnici e documentali verificabili e le immagini prodotte non consentono di stabilire se la demolizione delle opere ulteriori incida sui manufatti da sanare.
  • Il termine previsto dalla normativa sul condono per completare la documentazione richiesta dall'amministrazione ha natura perentoria; la mancata produzione del titolo idoneo a dimostrare la legittimazione del richiedente può giustificare il diniego della sanatoria.
  • Il principio di vicinanza della prova comporta che, in caso di contestazione della data e della consistenza dell'abuso, l'onere probatorio resta a carico del privato, salvo che questi abbia previamente fornito concreti elementi di fatto idonei a trasferire sull'Amministrazione l'onere della prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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