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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto valido il condono nonostante il contribuente avesse versato la prima rata, ma non la terza rata, considerando la dichiarazione integrativa irrevocabile e il condono comunque perfezionato. L’Agenzia ha sostenuto invece che, trattandosi del condono previsto dall’art. 9-bis, il beneficio era subordinato al pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Per IRPEF e ILOR, ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 è condizionato all’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto; il versamento della sola prima rata non è sufficiente e il mancato pagamento delle rate successive comporta l’inefficacia della sanatoria. Quanto all’IVA, la Corte ha ritenuto l’art. 9-bis incompatibile con il diritto dell’Unione europea, poiché consente una rinuncia dello Stato alla riscossione di imposte e sanzioni, e lo ha pertanto disapplicato. La Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente, e ha compensato integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Condono relativo agli omessi o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate.

    La norma prevede un condono clemenziale, non premiale: il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. Il mancato pagamento di una rata rende inefficace la sanatoria.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Disposizioni relative a diverse forme di condono premiale.

    Le ipotesi di condono premiale previste da tali disposizioni non possono essere applicate analogicamente al condono ex art. 9-bis, poiché le norme in materia di condono hanno natura eccezionale.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Sanzioni per omesso o tardivo versamento.

    La norma costituisce il riferimento sanzionatorio per l’omesso o tardivo pagamento delle imposte quando il condono non si perfeziona o non è applicabile.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Obblighi degli Stati membri in materia di corretta riscossione dell’IVA.

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell’IVA o delle sanzioni connesse possono essere incompatibili con il diritto dell’Unione europea.

  • Art. 10 del Trattato CE

    Obbligo di leale cooperazione e principio di effettività del diritto dell’Unione.

    Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio il diritto dell’Unione e disapplicare la norma interna incompatibile, anche senza una specifica deduzione delle parti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni.

    La Corte valorizza il fatto che, nel condono ex art. 9-bis, l’importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa, senza necessità di una nuova attività di liquidazione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale e tempestivo, il versamento della sola prima rata non è normalmente sufficiente, salvo una specifica previsione normativa che disponga diversamente.
  • Le diverse forme di condono non sono automaticamente intercambiabili: le regole previste per un condono premiale non possono essere estese per analogia a un condono clemenziale.
  • In materia di IVA, una disciplina nazionale che rinunci alla riscossione dell’imposta o delle sanzioni può essere disapplicata se contrasta con il diritto dell’Unione europea.
  • La mancata impugnazione o la mancata costituzione della parte non impediscono al giudice di rilevare d’ufficio l’incompatibilità della normativa interna con il diritto dell’Unione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare innanzitutto il testo specifico della norma agevolativa, le scadenze di ogni rata e l’eventuale previsione di effetti sananti o decadenziali; in assenza di una disciplina espressa, il pagamento incompleto può comportare la perdita del beneficio.

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