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Sentenza

Sentenza n. 2745/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Milano sull’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 presentata dalla ricorrente in data 26 gennaio 2026 (doc. 1); nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.

Giustizia amministrativa202601091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Milano sull'istanza di accesso documentale del 26 gennaio 2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha agito per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Milano sull'istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, avente a oggetto la documentazione relativa ai procedimenti ambientali concernenti le aree comunali di Cascina Torchiera/Cimitero Maggiore e di Via Autari/Via Lombardini. Ha dedotto l'illegittima inerzia dell'amministrazione e chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ostensione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di avere consentito l'accesso il 2 marzo 2026 mediante trasmissione di un link per scaricare ed estrarre la documentazione richiesta. La ricorrente ha dato atto dell'avvenuta ostensione e ha depositato, il 14 maggio 2026, un atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse. Dalla documentazione prodotta dal Comune è risultato che l'amministrazione aveva osteso l'intera documentazione richiesta prima della proposizione del ricorso, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale sottesa all'istanza di accesso. La successiva rinuncia della ricorrente è stata quindi rilevata, ma la ragione decisoria è stata individuata nella mancanza originaria dell'interesse a ricorrere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in considerazione delle peculiarità della controversia e del carattere processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento dell'istanza presentata dall'impresa; l'integrale ostensione della documentazione richiesta elimina l'interesse concreto e attuale a ottenere tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il ricorso proposto contro il silenzio sull'istanza di accesso è inammissibile per originaria carenza di interesse quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia già osteso integralmente la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa sostanziale dell'istante.
  • L'integrale soddisfacimento della pretesa di accesso mediante trasmissione della documentazione o di un collegamento idoneo a scaricarla esclude la necessità di una pronuncia giudiziale sull'accesso, anche se l'istante abbia successivamente formalizzato la rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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