Ordinanza n. 256/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della prova scritta, elenco degli ammessi alla prova orale e provvedimento di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi a un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici unità, nella parte in cui, a seguito della prova scritta, è stato escluso dalla procedura e non è stato inserito nell’elenco degli ammessi alla prova orale. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, contestando anche gli avvisi di convocazione delle prove e, ove occorrente, il bando, qualora interpretato nel senso di non imporre la pubblicazione tramite la piattaforma inPA. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto che il calendario della prova scritta fosse stato pubblicato sulla piattaforma inPA, nella sezione dedicata alla procedura, il 18 febbraio 2026, e che il candidato potesse accedervi mediante le proprie credenziali. Inoltre, ha valorizzato l’art. 8, comma 2, del bando, secondo cui le pubblicazioni avevano valore di notifica per tutti i partecipanti e i candidati dovevano presentarsi alle prove senza ulteriore preavviso o invito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 750, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha applicato il parametro del fumus boni iuris nella valutazione sommaria della domanda di sospensione.
art. 8, comma 2, del bando di concorso
tali pubblicazioni hanno valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso; i candidati si dovranno presentare a sostenere dette prove d’esame senza altro preavviso o invito
La clausola attribuisce valore notificatorio alle pubblicazioni relative alle prove e esclude la necessità di una convocazione individuale ulteriore.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione degli atti concorsuali richiede che il ricorso appaia assistito da un sufficiente fumus boni iuris, valutato con cognizione sommaria.
- Quando il bando stabilisce che le pubblicazioni relative alle prove hanno valore di notifica per tutti i partecipanti e che non sono necessari ulteriori avvisi o inviti, la pubblicazione effettuata secondo le modalità previste è idonea, in linea di principio, a rendere conoscibile la convocazione ai candidati.
- La pubblicazione del calendario della prova sulla piattaforma telematica indicata per la procedura, alla quale il candidato può accedere con le proprie credenziali, è stata ritenuta sufficiente, in sede cautelare, a escludere il fumus della censura relativa alla mancata convocazione individuale.
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