Sentenza n. 2500/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 26.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, quanto al pagamento delle spese di lite e dell’indennità di maternità
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario del 26 giugno 2025. La pretesa riguardava sia il pagamento delle spese di lite sia la corresponsione dell’indennità di maternità. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente adempiuto, avendo liquidato le spese di lite il 22 gennaio 2026 e l’indennità di maternità il 27 aprile 2026. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo definitivamente soddisfatta la pretesa azionata per effetto dell’integrale ottemperanza sopravvenuta del Ministero. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto a carico dell’Amministrazione le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
“cessazione della materia del contendere”
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione durante il processo, con conseguente piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie alla prestazione dovuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Le spese processuali possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 e 39 c.p.a.
Come è indicizzato
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