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Legge

L.R. Toscana 6/2016

Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013.

Normativa regionaleL.R. Toscana 6/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 27 gennaio 2016, n. 6 modifica la disciplina delle tintolavanderie introducendo una norma transitoria per i responsabili tecnici provvisori. Viene abrogato il previgente comma 2 dell’art. 12 della l.r. 56/2013 e previsto che chi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, svolgeva provvisoriamente quel ruolo possa acquisire l’idoneità professionale entro tre anni.

Disposizioni transitorie per le attività di tintolavanderia

Disposizioni transitorie per le attività di tintolavanderia

La legge regionale Toscana 27 gennaio 2016, n. 6 interviene in modo limitato sulla disciplina regionale delle attività di tintolavanderia, con una modifica puntuale alla legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56. L’obiettivo è regolare il passaggio per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della modifica, svolgevano il ruolo di responsabile tecnico in via provvisoria.

Regime transitorio per il responsabile tecnico

La nuova disciplina sostituisce il precedente comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 56/2013, che viene abrogato, e introduce una specifica previsione transitoria. Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del nuovo comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio ai sensi della norma previgente, ma non possiede ancora uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla legge statale, può regolarizzare la propria posizione acquisendo uno di tali requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del comma introdotto.

Limite temporale di applicazione

La norma ha carattere strettamente transitorio e riguarda esclusivamente la fase di adeguamento dei responsabili tecnici già incaricati in via provvisoria al momento dell’entrata in vigore della modifica. Il termine per conseguire l’idoneità professionale è di tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo comma.

Portata pratica

La legge non introduce una disciplina generale nuova per l’intero settore, ma disciplina solo la regolarizzazione dei soggetti già operativi in forma provvisoria. Per questo motivo la sua utilità è circoscritta al periodo di transizione previsto e ai rapporti sorti sotto la vigenza della precedente normativa.

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