L.R. Toscana 2/2016
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza, per la Regione Toscana, la disciplina dell’orientamento e della formazione professionale nella l.r. 32/2002, ampliando obiettivi e interventi, ridefinendo competenze regionali e provinciali, aggiornando IeFP, ITS, tirocini e apprendistato. Prevede anche l’adeguamento del regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Riordino delle funzioni regionali in materia di orientamento e formazione professionale
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale nella Regione Toscana
La legge interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, aggiornando la l.r. 32/2002 al quadro introdotto dalla l.r. 22/2015. La disciplina risultante rafforza il ruolo della Regione nella programmazione e nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e formazione professionale, riorganizza gli interventi formativi e coordina la normativa su tirocini e apprendistato.
Finalità e principi generali
L’oggetto delle politiche di intervento viene ampliato includendo espressamente il diritto all’orientamento. La Regione è chiamata a distribuire le funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza e a favorire l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
Sul piano delle finalità, viene aggiornata anche la tutela di specifiche categorie di destinatari, con attenzione a:
- cittadini immigrati, rifugiati e profughi;
- cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;
- minori stranieri non accompagnati.
Per tali soggetti sono promosse azioni di pari opportunità e di qualità delle condizioni lavorative e formative.
Sistema regionale di istruzione e formazione
La legge ridisegna l’elenco degli interventi che la Regione promuove per sostenere lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali di giovani, inoccupati, disoccupati e occupati. Gli interventi comprendono:
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati a qualifica o diploma professionale;
- percorsi formativi per inserimento, reinserimento lavorativo e mobilità professionale;
- percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per competenze tecniche e professionali;
- percorsi di formazione post-laurea a forte contenuto professionalizzante;
- percorsi di formazione continua per imprenditori e occupati;
- servizi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee generali per gli interventi di cui alle lettere relative a IeFP, inserimento/reinserimento, formazione continua e certificazione delle competenze, assicurandone unitarietà, complementarietà e integrazione. La deliberazione è adottata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente.
Istruzione e formazione professionale (IeFP)
La disciplina della IeFP viene aggiornata in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni fissati dal d.lgs. 226/2005. Viene eliminata la precedente previsione di definizione regionale “in via sperimentale” degli indirizzi formativi e si prevede invece che possano essere realizzati, in via sperimentale, percorsi formativi.
L’offerta formativa erogata dai soggetti abilitati deve rispondere ai bisogni:
- dei giovani che hanno abbandonato gli studi;
- dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.
Tale offerta deve inoltre essere coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.
Istruzione tecnica superiore e ITS
Nell’area dell’istruzione e formazione tecnica superiore, la legge specifica che i percorsi di istruzione tecnica superiore sono di livello post-secondario e conducono al diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS).
Formazione professionale e offerta formativa
La Regione, nell’attuazione delle linee generali definite ai sensi dell’articolo 13 bis, garantisce la realizzazione delle finalità della formazione professionale secondo un quadro unitario. Viene inoltre abrogata una disposizione del previgente articolo 15, con conseguente semplificazione del sistema.
Sul piano organizzativo, viene eliminato il riferimento alle province in una previsione relativa alle modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale.
Tirocini non curriculari e tirocini estivi di orientamento
Tra i soggetti che possono attivare i tirocini non curriculari vengono inseriti anche gli istituti tecnici superiori (ITS).
La legge introduce inoltre una disciplina specifica dei tirocini estivi di orientamento, promuovibili da:
- centri per l’impiego;
- istituzioni scolastiche;
- università.
Essi sono destinati agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di IeFP. Si svolgono tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico e l’inizio di quello successivo, per una durata massima di tre mesi.
La Giunta regionale individua i soggetti ospitanti e definisce:
- modalità di attivazione;
- numero massimo di tirocini attivabili da ciascun soggetto ospitante;
- importo del rimborso spese dovuto ai tirocinanti.
I periodi estivi di apprendimento mediante esperienze di lavoro svolti gratuitamente dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non sono considerati tirocini estivi di orientamento e restano nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Organi di consultazione e coordinamento
La Commissione regionale permanente tripartita vede ampliato il proprio ambito di intervento anche alle politiche di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale. Analogamente, il Comitato di coordinamento istituzionale viene esteso alle politiche dell’educazione e coinvolge anche le conferenze zonali previste dalla normativa regionale.
Riparto delle funzioni amministrative
La Regione viene espressamente qualificata come titolare delle funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.
In coerenza con ciò, risultano abrogate alcune disposizioni dell’articolo sulle funzioni delle Province, segnando il superamento del precedente assetto provinciale per tali materie.
Apprendistato e regolamento di esecuzione
Il regolamento regionale di esecuzione deve disciplinare, per l’apprendistato:
- la realizzazione dell’offerta formativa per apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo il d.lgs. 81/2015;
- le modalità organizzative e di erogazione della formazione pubblica nell’apprendistato professionalizzante;
- la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca, per i profili relativi alla formazione.
Adeguamento del regolamento e decorrenza
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere modificato il regolamento regionale di esecuzione della l.r. 32/2002.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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